Avvocati in internet


L’antitrust multa per oltre 912mila euro il CNF per aver ostacolato la promozione dei professionisti attraverso il Web
Avvocati in internet

Il CNF, il Consiglio nazionale forense, ha "posto in essere un’intesa, unica e continuata, restrittiva della concorrenza, consistente nell’adozione di due decisioni volte a limitare l’autonomia dei professionisti rispetto alla determinazione del proprio comportamento economico sul mercato, stigmatizzando quale illecito disciplinare la richiesta di compensi inferiori ai minimi tariffari e limitando l’utilizzo di un canale promozionale e informativo attraverso il quale si veicola anche la convenienza economica della prestazione professionale".

E’ scritto in maniera indiscutibile sulla delibera firmata dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato che, dopo circa un anno e mezzo di istruttoria, ha comminato la pesante multa di ben 912.536,40 euro all’organismo di rappresentanza forense per aver violato le norme antitrust e, in particolare, l’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Il pomo della discordia è stata la promozione delle aziende e dei professionisti (tra cui anche gli avvocati) attraverso le piattaforme commerciali online, offrendo vantaggi e sconti agli utenti e potenziali clienti. Tale attività promozionale sarebbe, secondo il CNF, illecita e "deontologicamente scorretta", poiché si avrebbe una "spersonalizzazione del rapporto professionale, in quanto (...) il primo contatto tra il professionista e il cliente non avverrebbe (...) direttamente o personalmente, bensì attraverso l’intermediazione di un procacciatore o di un terzo...". Per il CNF sarebbe, nello specifico, in contrasto con quanto sancito dall’articolo 19 del Codice Deontologico di categoria, il cui aggiornamento compete proprio al Consiglio forense.

Non la pensa nello stesso modo l’Antitrust che, totalmente in linea con la cultura caratterizzante l’era dell’informazione, giudica internet e le aziende commerciali che operano online come strumenti totalmente legittimi di pubblicità professionale. Sempre secondo l’Antitrust, infatti, il Cnf avrebbe circostanziato la libertà d’azione degli avvocati con dei paletti troppo rigidi, limitando di fatto l’autonomia della professione forense. Due gli atti incriminati del CNF: la circolare 22-C/2006 e il parere 48/2012. Nel mirino del Garante, infatti, non è finito esclusivamente il divieto imposto ai professionisti di procacciarsi i clienti facendosi pubblicità od offrendo sconti sulle parcelle attraverso Internet, ma anche l’obbligatorietà delle tariffe minime. Obbligatorietà che è stata invece superata dalla Riforma Bersani del 2006 e totalmente abrogata nel 2012.

Nella delibera del Garante, infatti si legge che "il contesto normativo nel quale si iscrivono entrambe le decisioni del CNF è quello di progressiva liberalizzazione dei servizi professionali (...). Esse, pertanto, rappresentano la risposta del CNF all’intensificarsi della concorrenza sul prezzo e sulle condizioni economiche delle prestazioni professionali tra gli avvocati..."

La delibera dell’Antitrust rappresenta sicuramente una vittoria per tutte le piattaforme commerciali informatiche e per gli avvocati e, viceversa, una scottante sconfitta per il Consiglio nazionale forense che, come se non bastasse la maxi-multa, è stato anche invitato dall’Antitrust ad astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi.

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