Bonus bebè 2014


Anche per quest’anno è prevista l’erogazione di 300 euro mensili alle mamme che tornano al lavoro dopo la maternità obbligatoria
Bonus bebè 2014

In tempi di crisi anche la maternità soffre: sono molte, infatti, le mamme che al termine dell`astensione obbligatoria di maternità (i cinque mesi a cavallo del parto) rinunciano al congedo parentale di sei mesi per tornare sul posto di lavoro. Il motivo, spesso, è di natura economica: tale congedo di sei mesi è remunerato solo al 30% dello stipendio dall’INPS e far quadrare i conti di casa può diventare difficile. La soluzione obbligata diventa, quindi, tornare subito al lavoro.

Ma anche tale soluzione presenta delle controindicazioni: oltre a dover rinunciare a condividere del tempo con il proprio figlio, si aggiunge il problema finanziario causato dal dover affrontare delle spese per le baby- sitter o per pagare le rette (spesso salate) degli asili nido. Almeno su questo secondo fronte, qualcosa è stato fatto. La Legge Fornero (92/2012), discussa per molti versi, ha però introdotto in maniera sperimentale, per il triennio 2013-2015, un Bonus Bebè rivolto alle neomamme che riprendono l’attività lavorativa.

Nell’art. 4, comma 24, lett. b) della Legge 92/2012 è prevista per la madre lavoratrice, infatti, l’erogazione di 300 euro mensili, per un massimo di sei mesi (tre mesi nel caso di iscrizione alla gestione separata) e ottenibili nell’arco degli undici mesi successivi al termine dell’astensione obbligatoria. I 300 euro mensili vengono elargiti sotto forma di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting o come riduzione della retta dell’asilo nido prescelto dalla madre. Non vengono, quindi, somministrati soldi in contanti in modo da scongiurare eventuali comportamenti scorretti da parte di chi, avvalendosi ad esempio dell’aiuto dei nonni, avrebbe meno bisogno del contributo.

Non tutte le neomamme possono godere del beneficio. Il bonus di 300 euro spetta soltanto alle lavoratrici dipendenti che entro gli 11 mesi dal termine della maternità obbligatoria non abbiano fruito del congedo parentale o ne abbiano fruito in parte; spetta alle lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’Inps (comprese le libere professioniste che non risultano essere iscritte a un’altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate), e alle lavoratrici incinte la cui data presunta del parto sia compresa entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda per ottenere il Bonus. Il contributo non spetta, al contrario, alle libere professioniste iscritte a gestioni particolari (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane, commercianti, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne). Non spetta neppure alle lavoratrici già esentate dal pagamento delle prestazioni dei servizi pubblici per l’infanzia e alle lavoratrici che usufruiscono dei benefici coperti dal Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Per ottenere il Bonus è necessario presentare, in via telematica, una domanda all’Inps, in base al bando pubblicato dall’Ente, il quale poi pubblicherà la graduatoria delle neomamme che potranno ricevere il contributo in base alla copertura finanziaria prevista, pari a 20 milioni di euro annuali. Nella domanda vanno indicati i dati dei richiedenti e del datore di lavoro, gli eventuali periodi di congedo parentale già goduti e la scelta del tipo di contributo desiderato tra voucher o pagamento della retta scolastica. Importante è anche la presentazione dell’Isee che certifica la situazione economica equivalente del nucleo familiare.

E’, infine, importante sottolineare che il Bonus è calcolato esclusivamente su base mensile. Dunque, per sapere esattamente qual è il periodo che potrà essere coperto dal beneficio o per ottenere ulteriori chiarimenti sul bando o sulla compilazione della domanda è possibile leggere quanto previsto nella Circolare INPS n. 48 del 28 marzo 2013 o rivolgersi a un consulente del lavoro.

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