Box auto, diritto al bonus solo se realizzato ‘ex-novo’


Agenzia delle Entrate: no alla detrazione se il box è stato ricavato da un a struttura già preesistente
Box auto, diritto al bonus solo se realizzato ‘ex-novo’

L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello 6 del 19 settembre 2018, ha chiarito che per avere diritto alla detrazione del 50% è necessario che il box o il posto auto pertinenziali all’unità abitativa siano costruiti ex novo e non risultanti da ristrutturazioni di struttura già preesistenti.

 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è rivolta a un istante che ha acquistato da un’impresa costruttrice, mediante rogito notarile, un box auto situato al piano terra di un fabbricato con rilascio di regolare fattura. Nello specifico, tale impresa, aveva acquistato l’intero piano terra dello stabile, avente destinazione residenziale, per trasformare gli appartamenti da civili abitazioni a box auto e cantine, con lo scopo di rivenderli.

In tali casi, la detrazione del 50% viene calcolata, però, non sul prezzo di vendita del box, ma sulle spese sostenute dall’impresa per costruirlo sulla base di apposita attestazione rilasciata dal venditore.
L’istante lamentava il fatto che l’impresa esecutrice gli avesse negato il rilascio della certificazione relativa al costo di realizzo del box auto poiché, secondo quest’ultima, l’istante non aveva diritto alla detrazione come previsto dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera d) del DPR n. 917/1986.

Di qui, l’interpello all’Agenzia delle Entrate per capire se effettivamente aveva diritto o meno alla detrazione.

 

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che “la detrazione è riconosciuta, ai sensi della lettera d), comma 1, del citato art. 16-bis del TUIR anche per gli interventi “relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali, anche a proprietà comune”, nonché, per l’acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali, limitatamente ai costi di realizzo comprovati da apposita attestazione rilasciata dal costruttore, come chiarito con documenti di prassi”.

 

Ma che “nei vari documenti di prassi il riferimento normativo al termine “realizzazione” di autorimesse o posti auto è stato sempre inteso come esecuzione di un intervento “ex novo (…); si tratta dell’unica fattispecie in cui le spese sostenute per interventi di nuova costruzione assumono rilevanza ai fini dell’agevolazione.

 

Pertanto, dato che nello specifico caso il box è stato ricavato da una struttura precedente, l’istante non ha diritto alla detrazione. Nell’interpello, infatti, si legge: “nella fattispecie prospettata, posto che il box auto che il contribuente ha acquistato deriva da un intervento di ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso e non da un intervento di “nuova costruzione”, lo stesso non risulta agevolabile”.

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