Decreto Rilancio, tutte le misure per il settore turismo


Dal bonus di 1.000 per i lavoratori stagionali al bonus vacanze, dall’esenzione IMU e tassa di occupazione al suolo pubblico agli aiuto per agenzie viaggio e tour operator
Decreto Rilancio, tutte le misure per il settore turismo

Nel Decreto Rilancio (D.L. del 19 maggio 2020 n. 34 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 maggio 2020) sono state inserite alcune misure di sostegno al settore del turismo, duramente colpito dalla crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le misure interessano i lavoratori stagionali, le imprese che operano nel settore, agenzie di viaggio e tour operator, ma anche i Comuni che risentono delle minori entrate dovute al mancato gettito di tasse legate al turismo, come l'imposta di soggiorno.
Ecco, sinteticamente quali sono tutte le misure previste legate al turismo.

 

 

 

Bonus di 1.000 euro per i lavoratori stagionali

Con l’art. 84 del D.L. 34/2020 è stato previsto un bonus di 1.000 euro, per il mese di maggio, destinato ai lavoratori stagionali del settore turistico e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.

I lavoratori stagionali non devono essere titolari di pensioni, di un rapporto di lavoro dipendente o di Naspi.

Il bonus è riconosciuto, alle stesse condizioni, anche ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore turistico e degli stabilimenti termali.

Se nel nucleo familiare del lavoratore stagionale, però, c’è un componente che percepisce già il reddito di cittadinanza, non si percepirà il bonus, ma il reddito di cittadinanza, se inferiore a 1000 euro, sarà maggiorato fino a raggiungere la cifra del bonus.

 

 

Bonus vacanze

Il bonus vacanze ha il duplice scopo di sostenere il settore del turismo pesantemente colpito dalla crisi causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di sostenere economicamente le famiglie che in tale periodo hanno visto ridurre le loro entrate a causa del lockdown.

Il bonus vacanze è un’agevolazione, del valore massimo di 500 euro erogata come uno sconto diretto in fattura (per l’80%) e come un credito di imposta in sede di dichiarazione dei redditi per la parte restante (20%).

L’ammontare usufruibile dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare e alla sua soglia ISEE.

E’ disciplinato dall’art. 176 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020) rubricato come “Tax credit vacanze”.

Il bonus è “utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva”. ll bonus è pari a 150 euro per nuclei familiari composti da un solo componente, 300 euro per nuclei familiari composti da un componente più un familiare a carico e di 500 euro per nuclei familiari composti da un componente con almeno due familiari a carico.

Il bonus vacanze spetta ai lavoratori dipendenti e ai liberi professionisti che hanno un ISEE fino a 40 mila euro annui.

Per saperne di più leggi l’articolo “Bonus Vacanze 2020: a chi spetta, come funziona e come usufruirne”.

 

 

Esenzione IMU per il settore turistico

Solo per l’anno 2020 è stato previsto nel Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) l’esenzione della prima rata dell’IMU (con scadenza il 16 giugno 2020) dovuta da:

a)    Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e stabilimenti termali;

b)    Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a patto che i proprietari siano anche gestori delle strutture.

A fronte delle minori entrate per i Comuni, questi potranno rifarsi su un fondo istituito nel Ministero dell’Interno con una dotazione di 74,90 milioni di euro per il 2020.

 

 

Fondo per il turismo

E’ stato istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020. Come previsto dall’art. 178 del Decreto Rilancio “Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive”.

 

 

Promozione turistica in Italia

Per favorire la ripresa dei flussi turistici nel nostro paese è stato istituito, con l’art. 179 del D.L. 34/2020, anche il “Fondo per la promozione del turismo in Italia” con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020. Con un successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, saranno identificati i soggetti destinatari delle risorse, le iniziative da finanziare e le modalità di assegnazione delle risorse, avvalendosi del supporto dell’Enit-Agenzia nazionale del turismo.

 

 

Fondo per minori entrate dall’imposta di soggiorno

Per ristorare parzialmente i Comuni che, a causa della crisi del settore turistico, hanno visto ridurre drasticamente il gettito finanziario derivante dall’imposta di soggiorno, è stato istituito per il 2020, con l’art. 180 del D.L. 34/2020, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro da destinare ai Comuni per la mancata riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco.

 

 

Esonero tassa per occupazione suolo pubblico

Con l’art. 181 del D.L. 34/2020, è stato previsto l’esonero, da 1° maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020, dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. La misura è destinata alle imprese di pubblico esercizio danneggiate dall’emergenza Coronavirus con lo scopo di promuovere la ripresa delle attività turistiche.

Sempre per lo stesso periodo, inoltre, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o per l’ampliamento delle superfici già concesse devono essere presentate in via telematica all’ufficio dell’ente locale competente (allegando la sola planimetria) e senza dover pagare l’imposta di bollo.

La ratio è quella di ampliare gli spazi a disposizione in modo da rispettare il distanziamento sociale.
Proprio per tale motivo, per la posa in opera temporanea effettuata dalle imprese di pubblico esercizio su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili (quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) non occorre richiedere le autorizzazioni normalmente previste.

Per compensare i Comuni dalla minori entrate dalle tasse e dai canoni per l’occupazione di suolo pubblico è stato istituito un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per il 2020.

 


Fondo per agenzie viaggio e tour operator

Con l’art. 182 del D.L. 34/2020 è stato istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2020 al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator duramente danneggiati dalla crisi dovuta all’emergenza Covid-19. Un successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, indicherà le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

 

 

Concessioni beni demanio marittimo

Infine, “in riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall’emergenza da Covid-19 nonché dell’esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori (…), per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l’attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto (…) e gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l’efficacia dei titoli già rilasciati”. Tale disposizione, però, non si applica “in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell’area e delle relative pertinenze è conseguenza dell’annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario”.

 

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