Decreto Ristoro bis: il nuovo bonus baby sitter. Come ottenerlo?


Cosa prevede il nuovo bonus baby sitting: chi ne ha diritto, quali i requisiti, qual è il suo ammontare e come ottenerlo
Decreto Ristoro bis: il nuovo bonus baby sitter. Come ottenerlo?

Il bonus baby sitter, pensato per poter sostenere le famiglie che hanno i figli che hanno sospeso la frequenza in presenza della scuola a causa della pandemia da Covid-19, è stato introdotto per la prima volta con l’articolo 23 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (meglio noto come Decreto “Cura Italia”) per poi essere stato novellato dal successivo Decreto-legge del 19 aprile 2020 n. 34 (cosiddetto Decreto “Rilancio”).

Adesso, con la seconda ondata di chiusura, il Decreto Ristoro bis ha nuovamente ripresentato il bonus per sostenere le spese legate ai servizi di baby sitting, anche se con qualche modifica rispetto alle previsioni iniziali.

Vediamo, dunque, cosa prevede il nuovo bonus baby sitting previsto dal recente Decreto Ristori bis, chi ne ha diritto, quali i requisiti, qual è il suo ammontare e come ottenerlo.

 

 


Il nuovo bonus baby sitter nel Decreto Ristoro bis

All’art. 14 del Decreto Ristoro bis (Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149) è previsto il nuovo bonus baby sitter per sostenere le famiglie i cui figli sono impegnati nella DDI (ovvero la didattica digitale integrata), quella che nei mesi scorsi era definita DAD (didattica a distanza).

Rispetto alla prima formulazione del Decreto “Cura Italia” e “Rilancio”, ci sono delle differenze in ragione del fatto che la DDI interessa, in parte, una platea di studenti leggermente diversa.

Infatti, il DPCM del 3 novembre scorso, che ha ridisegnato l’Italia in tre zone diverse in base al rischio contagio (zone rosse ad alto rischio, zone arancioni a rischio intermedio e zone gialle a basso rischio), ha previsto frequenze scolastiche specifiche.

In particolare:
•    Nelle scuole secondarie di secondo grado (ovvero le superiori) la didattica a distanza passa dal 75% del monte orario al 100% (quindi, le lezioni si svolgono solo a distanza);
•    Nelle scuole medie si adotta la didattica integrata solo per le classi seconde e terze e solo nelle zone rosse);
•    Nulla cambia per le scuole dell’infanzia ed elementari; quindi, le lezioni continueranno a svolgersi in presenza con l’uso obbligatorio della mascherina ad eccezione dei bambini di età inferiore ai 6 anni e per chi abbia comprovate patologie o disabilità incompatibili con la mascherina.

Da quanto detto, a differenza della prima chiusura scolastica dei mesi primaverili scorsi, i soli alunni a restare a casa sono solo:
•    Gli studenti delle seconde e delle terze della scuola media nelle zone rosse;
•    Gli studenti delle superiori.

A loro vanno aggiunti gli studenti dell’infanzia, delle elementari e della prima media posti a casa in quarantena.

Tra tutti gli studenti precedentemente elencati, i soli interessati dalla norma sono quelli delle classi seconde e terze delle scuole medie che abitano nelle zone rosse.

Qui sta la prima differenza: nei decreti “Cura Italia” e “Rilancio” il bonus baby sitting era rivolto ai genitori di figli di età inferiore ai 12 anni, mentre con il Decreto Ristoro bis l’agevolazione è prevista per i soli genitori di figli che frequentano le classi seconde e terze delle scuole medie che vivono nelle zone rosse.

In presenza di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, vale l’iscrizione a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura con i DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

 

 

Chi può ottenere il bonus baby sitting?

L’art. 14 del Decreto Ristoro bis contempla alcuni specifici requisiti per i genitori per poter usufruire del bonus baby sitter, ovvero:
•    Residenza nelle zone rosse caratterizzate da un rischio di contagio alto;
•    I figli devono frequentare le classi seconde e terze della scuola media (in caso di figli con disabilità gravi l’iscrizione vale per le scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale).

Elencando i requisiti specifici lavorativi, la norma prescrive di:
•    Essere iscritti alla gestione separata Inps;
•    Oppure essere iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria;
•    Non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
•    Non avere un familiare beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
•    Non essere l’altro genitore disoccupato o non lavoratore.

E’ importante sottolineare che, in presenza dei requisiti, l’agevolazione può essere concessa alternativamente ad entrambi i genitori.

Inoltre, in base al comma 3 dell’art. 14, il bonus spetta anche ai genitori affidatari in possesso dei requisiti richiesti.

 

 

Niente bonus baby sitter in caso di smart working

Questo punto è una delle altre differenze rispetto all’erogazione del bonus baby sitting precedente.

Con l’art. 14 del Decreto Ristoro bis è stata esclusa, dunque, la possibilità di poter usufruire del bonus se si lavora in smart working (lavoro agile).

Nel dispositivo, infatti, si legge che “La fruizione del bonus di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile”.

In altre parole, il sostegno è riconosciuto solo se il genitore non possa lavorare a distanza e, di conseguenza, se si ricorre al lavoro agile, non si ha diritto al bonus baby sitter.

 

 

Niente bonus baby sitter ai familiari

Anche qui troviamo una differenza rispetto al bonus baby sitter della primavera scorsa introdotto con il “Cura Italia” e “Decreto Rilancio”.

Il comma 4 dell’art. 14 del Decreto Ristoro bis, infatti, esclude che le prestazioni possano essere effettuate dai familiari.

Il comma in questione, infatti, recita: “Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari”.

 


Decreto Ristoro bis: l’ammontare del bonus baby sitter

I genitori, anche affidatari, che possiedono i requisiti previsti dall’art. 14 del Decreto Ristoro bis e che hanno diritto, dunque, ad ottenere l’agevolazione, possono usufruire “di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza” prevista dal DPCM 3 novembre 2020.

 

 

Come ottenere il bonus baby-sitter

Il bonus baby sitter, così come concepito dal Decreto Ristoro bis, è usufruibile tramite il libretto di famiglia gestito dall’Inps.

Per poter gestire tale libretto, che prevede il pagamento attraverso voucher, è necessario essere già in possesso del Pin Inps oppure del codice Spid (ricordiamo che dal 1° ottobre 2020 non è più possibile richiedere il Pin, ma solo lo Spid).

Una volta registrati come utilizzatori sul portale Inps, sarà possibile fare richiesta del bonus, il cui ammontare sarà caricato nel “portafoglio elettronico” del libretto di famiglia. Successivamente, per pagare i servizi di baby sitter occorrerà inserire le comunicazioni riguardanti il nominativo, le date e gli orari in cui ci si avvale della collaboratrice.

Ricordiamo che per ottenere il bonus baby-sitter sarà necessario presentare un’apposita domanda all’Inps avvalendosi di una delle seguenti tre modalità:
1.    Sito Inps;
2.    Contact center chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
3.    Patronati attraverso i loro servizi offerti gratuitamente.

 

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