Detrazione Iva del 50% anche in caso di imprese ristrutturatrici


L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione prevista per l’acquisto di case da imprese costruttrici può essere estesa anche per le imprese ristrutturatrici
Detrazione Iva del 50% anche in caso di imprese ristrutturatrici

La Legge di Stabilità 2016, al comma 56, prevede che "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi".

Dunque, sull’acquisto di una nuova unità immobiliare ceduta da un costruttore non vi è nessun dubbio sull’applicabilità della detrazione. Ma l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, ha voluto chiarire un altro ambito di applicazione della citata detrazione dell’Iva. Ovvero se la detrazione possa applicarsi anche nel caso di cessioni di immobili da parte di imprese di ripristino o ristrutturatrici. La risposta è affermativa. Se da un lato il riferimento all’impresa "costruttrice", da un punto di vista strettamente letterale, parrebbe escludere dal beneficio della detrazione Iva tutti coloro che acquistano da un’impresa di ristrutturazioni, dall’altro, se si tiene conto della finalità di incentivazione e promozione del settore edilizio, per "impresa costruttrice che applica l’Iva all’atto del trasferimento" si può intendere, in maniera estensiva, anche quelle società di ripristino o ristrutturatrici. E L’Agenzia delle Entrate ha chiarito di voler applicare quest’ultima interpretazione.
Altro chiarimento importante: la detrazione è destinata sia alle case principali sia alle "seconde case" o su quelle di lusso. Ugualmente, dato che nel comma 56 nulla viene specificato sulle pertinenze, l’Agenzia delle Entrate spiega che il beneficio può applicarsi anche all’acquisto di posto auto, cantina, etc "a condizione che l’acquisto della pertinenza avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa e l'atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale".

Sempre nella stessa circolare è stata chiarita poi la fattibilità della cumulabilità della detrazione Iva con altri bonus fiscali. E ciò poiché la Legge di Stabilità 2016 non lo vieta espressamente. Questo significa che, ad esempio, chi acquista un’immobile da un costruttore che effettua anche lavori di ristrutturazione, potrà beneficiare sia della detrazione del 50% dell’Iva, sia della detrazione per le ristrutturazioni pari al 50% del 25% del prezzo di acquisto dell’immobile, entro comunque l’importo massimo di 96.000 euro. Resta fermo, in ogni caso, il principio secondo il quale non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa: dunque, la detrazione per la ristrutturazione non va calcolata anche sull’ammontare dell’Iva per il quale il contribuente si sia già avvalso della detrazione del 50%.

Infine, gli acconti. L’Agenzia delle Entrate spiega che la detrazione del 50% dell’Iva dovuta non può essere applicata sugli acconti pagati nel corso del 2015 anche se il rogito viene effettuato nel 2016, poiché la spesa per l’acquisto dell’immobile valida ai fini del bonus deve essere effettuata dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.

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