Distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento: si può?


Ora il condomino non deve ottenere il permesso dall’assemblea condominiale. Deve solo comunicare la scelta all’amministratore
Distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento: si può?

Installare un impianto di riscaldamento autonomo o restare con quello condominiale centralizzato?Qualcuno potrebbe porsi questa domanda per le ragioni più disparate. Si potrebbe essere scontenti del servizio reso a livello centralizzato oppure per motivazioni più ecologiche (ad esempio si vuole far istallare le innovative "pompe di calore").
Il caso peggiore è quello di un distacco del riscaldamento centralizzato a causa di un’interruzione del servizio generata dai vicini morosi.

Qualunque sia la causa, la domanda è questa: ci si può staccare o meno dall’impianto autonomo centralizzato?La risposta è senz’altro affermativa ed è contenuta nell’art. 1118 del Codice Civile (Diritti dei partecipanti sulle cose comuni) che, al quarto comma, recita: "Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma".

Il distacco, però, è condizionato a due presupposti, e cioè che:
1. dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto
2. il distacco non deve comportare un aggravio di spesa per gli altri condomini

E’ di certo una novità importante introdotta grazie alla Riforma del condominio. L’articolo 1118 del c.c. è stato, infatti, modificato dall’art. 3 della Legge del 11.12.2012 n. 220 (Riforma del condominio) con decorrenza dal 18 giugno 2013.

La modifica normativa ha avuto come conseguenza un’altra novità. Il condomino può decidere di distaccarsi dall’impianto di riscaldamento autonomo centralizzato senza dover preventivamente richiedere l’autorizzazione dell’assemblea condominiale. Basterà inviare una comunicazione all’amministratore del condominio attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno, in cui si comunica la propria volontà.

Sul punto, val la pena di citare una sentenza della seconda sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza del 30 aprile 2014 n.9526), afferma: "il condomino, può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, tuttavia, permane il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, e di quelle di gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini. Ed è questo, per la verità, un orientamento giurisprudenziale che ha assunto, adesso, veste di diritto positivo in ragione del quarto comma del nuovo art. 1118 cc così come modificato dalla legge n. 220 del 2012 in vigore dal 18 giugno 2013, cc.dd. riforma del condominio, il quale ha, espressamente, ammesso la possibilità del singolo condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o di raffreddamento qualora questi dimostri che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento od aggravi di spesa per gli altri condomini".

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