Equitalia: ipoteca illegittima


Ci sono dei casi in cui l’ipoteca giudiziale ottenuta dalla società di riscossione dei tributi può essere contestata. Ecco quando
Equitalia: ipoteca illegittima

Se un contribuente non provvede al pagamento dei debiti contratti con la Pubblica Amministrazione o con enti municipalizzati, come ad esempio sanzioni, multe o tributi, scatta l’iter di riscossione forzata da parte di Equitalia, l’ormai famigerata società intermediaria di riscossione dei tributi.
Uno degli strumenti più utilizzati da Equitalia è senz’altro l’ipoteca giudiziale, ovvero un titolo ottenuto da un giudice che prevede l’istituzione un diritto di garanzia gravante sull’immobile di proprietà dal debitore. Ciò significa che, in caso di mancato saldo del dedito da parte del contribuente, Equitalia potrà recuperare il credito aggredendo il bene immobile del debitore.

L’iscrizione di un’ipoteca giudiziale è una procedura, oltre che di carattere estremo, molto complessa da un punto di vista burocratico poiché, una volta registrata, non è così semplice e veloce da annullare e cancellare. Nonostante ciò, si è già sottolineato, è un procedimento a cui l’intermediario della riscossione fa abbondante ricorso. Non sempre, però, l’ipoteca giudiziale è legittima. Ci sono dei casi, infatti, in cui l’ipoteca non può essere iscritta e il contribuente ha tutto il diritto affinché venga cancellata e ottenga l’eventuale risarcimento dei danni.
Nello specifico, l’ipoteca giudiziale è illegittima:
- se il debito è inferiore ad 8 mila euro (tale soglia è stata introdotta dalla Legge n. 73/2010 e deve essere fatta valere anche per i debiti contratti prima del 2010; di conseguenza tutte le ipoteche iscritte prima di tale Legge risultano illegittime - Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 10 aprile 2012, n. 5771)
- se l’ipoteca è iscritta sull’abitazione principale del debitore per debiti esattoriali inferiori a 20 mila euro (la Legge 106/2011, oltre a confermare la soglia precedente degli 8 mila euro, ha introdotto tale nuovo limite dei 20 mila euro)
- se, entro un anno dalla comunicazione al debitore dell’iscrizione dell’ipoteca, quest’ultimo non riceva la notifica dell’ingiunzione di pagamento
- nel caso di mancata comunicazione al debitore dell’avvenuta iscrizione dell’immobile soggetto ad ipoteca al registro ipotecario

Anche se illegittima, la cancellazione di un’ipoteca giudiziale non è cosa semplice. Innanzitutto, occorre dimostrare l’illegittimità dell’iscrizione o provvedere all’estinzione del debito. Successivamente, trattandosi di un’ipoteca giudiziale, si può richiederne la cancellazione formale soltanto rivolgendosi a un giudice. Una volta ottenuto il via libera grazie a una sentenza favorevole, si potrà procedere con la cancellazione finale presso le liste della Conservatoria dei registri immobiliari.

Considerando le lungaggini giurisdizionali e burocratiche che affliggono l’Italia è facile immaginare quanto un’iscrizione illegittima di ipoteca giudiziale possa arrecare dei danni economici, oltre che psicologici, al contribuente. Per questo, nel caso di ipoteche illegittime è possibile richiedere i danni.
Tale diritto è stato ben sottolineato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza del 2 novembre 2010, n. 22267, in cui si legge: "Ove risulti accertata la illegittimità dell’iscrizione e, quindi, venga meno la sua fattispecie costitutiva, si deve rilevare anzitutto che tale danno evento non risulta automaticamente eliminato, perché, se è vero che dal punto di vista del proprietario del bene ipotecato, è possibile far valere il venir meno di quella fattispecie, finché dura la presenza dell’iscrizione ipotecaria, sussiste - come del resto s’è già adombrato in sede di esame del primo motivo - una situazione apparente che può creare difficoltà alla commerciabilità del bene, sia scongiurando eventuali proposte di acquisto di terzi sia imponendo un onere di dimostrazione al terzo che voglia acquistare il bene o un diritto su di esso che l’ipoteca non ha più effettività".

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