Gli ammortizzatori sociali in deroga


Ecco chi ha diritto oggi alla CIG in deroga e alla mobilità in deroga
Gli ammortizzatori sociali in deroga

Con la Legge Fornero (Legge 28 giugno 2012 n.92) è stato previsto il superamento degli ammortizzatori sociali in deroga e la soppressione della indennità di mobilità a partire dal 2017. Al loro posto sono state previste altre forme di sostegno al reddito come i Fondi di solidarierà e la Aspi (diventata poi Naspi).

Dal 2017, dunque, ci sarà la svolta, ma il passaggio tra i diversi regimi è stato graduale prevedendo un sistema di finanziamento annuale degli ammortizzatori sociali in deroga decrescente. Ciò è stato dettato dall’esigenza di una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili e soprattutto da un miglior utilizzo degli strumenti degli ammortizzatori sociali.

Gli ammortizzatori sociali in deroga, infatti, erano stati introdotti per garantire sostegno in quei settori per cui la legge non assicurava copertura finanziaria contro il rischio di disoccupazione. Nella pratica, però, si è spesso ricorsi alla CIG in deroga o alla mobilità in deroga come proroga di sostegno dopo aver usufruito degli ammortizzatori sociali ordinari.

Ecco allora come funziona la CIG in deroga per il suo ultimo anno di applicazione.
Innanzitutto, la CIG in deroga può essere concessa, a differenza di quanto avveniva prima del, esclusivamente per cause specifiche e ben definite, come le crisi di impresa, le ristrutturazioni o le riorganizzazioni aziendali o congiunture transitorie del mercato che generano effetti negativi aziendali.Il trattamento può essere richiesto solo dalle imprese e dai piccoli imprenditori (coltivatori diretti, artigiani e piccoli commercianti) ad esclusione delle associazioni sportive e sindacali senza struttura di impresa che, sempre prima del 2014, avevano invece diritto al trattamento. Aumentata anche la soglia dell’anzianità contributiva necessaria per godere dell’integrazione salariale: operai, impiegati, quadri, apprendisti e lavoratori somministrati devono aver lavorato presso l’impresa almeno per 12 mesi contro i 90 giorni precedenti.

Per quanto riguarda la mobilità in deroga, questa va chiesta dal lavoratore con un’istanza da presentare all’INPS entro 60 giorni dalla data di licenziamento e dalla scadenza della precedente prestazione fruita. E’ destinata ai lavoratori subordinati inquadrati come operai, impiegati, quadri, apprendisti e lavoratori somministrati che abbiano maturato un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, metà dei quali (6 mesi) per lavoro effettivamente svolto. Può essere richiesta anche dai piccoli imprenditori (coltivatori diretti, artigiani e piccoli commercianti) e dalle cooperative sociali. Non ne ha, al contrario, diritto chi può beneficiare di un periodo di mobilità ordinaria o dopo aver fruito della Naspi. Ugualmente, mobilità in deroga non può essere concessa a chi avrebbe diritto a un ammortizzatore sociale ordinario di cui, però, non ha usufruito.

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