Introdotto il reato di tortura
Dopo quattro anni è stato approvato alla Camera il reato di tortura. Si rischiano fino a 12 anni di carcere
Ci sono voluti quattro anni di dibattiti e interruzioni, ma alla fine la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge che introduce nell’ordinamento italiano il reato di tortura.Il testo è passato con 198 voti favorevoli, 35 voti contrari e 104 astenuti. Hanno votato a favore il PD e Ap mentre hanno votato contro Forza Italia, Cor, Fratelli di Italia e Lega. Molti gli astenuti, tra cui i deputati del Movimento 5 stelle, Sinistra Italiana, Scelta civica e Civici e innovatori.
Ma aldilà dei numeri, ora il ddl è legge. Ma cosa prevede?
In base all’art. 613-bis è punito dai 4 ai 10 anni di reclusione chiunque "con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa..., se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona".
La pena è aumentata fino ai 12 anni di carcere se a commettere il reato di tortura è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.
Un aspetto normato dalla legge è l’utilizzabilità delle informazioni ottenute mediante tortura. Nello specifico la legge prevede che "le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili" in un processo penale.
Inoltre, la legge prevede delle aggravanti in casi particolari:
- se dalla tortura derivano lesioni personali, la pena è aumentata fino a 1/3
- se dalla tortura derivano lesioni personali gravi, la pena è aumentata di1/3
- se dalla tortura derivano lesioni personali gravissime, la pena è aumentata della metà
- se dalla tortura derivano lesioni personali, la pena è aumentata fino a 1/3
- se dalla tortura deriva la morte de torturato senza che vi fosse la volontà di provocare il suo decesso, la pena prevista è di 30 anni di reclusione
- infine, se dalla tortura deriva la morte de torturato con la precisa volontà di provocare il suo decesso, la pena prevista è l’ergastolo
L’art. 613-ter tratta il reato di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura con l’applicazione di una pena che va dai 6 mesi ai 3 anni di reclusione al pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio "il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso".
Altro tema introdotto è quello del divieto di respingimento, espulsione o estradizione di una persona verso un altro Stato, se ci sono "fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura", sposando quanto prevede l'articolo 3 della Convenzione Onu.
Infine, è stata prevista l'esclusione dall'immunità diplomatica agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale; in questi casi lo straniero che ha compiuto torture verrà estradato verso lo Stato che richiede l’estradizione e dove è in corso un procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura a carico dello straniero.
Ma aldilà dei numeri, ora il ddl è legge. Ma cosa prevede?
In base all’art. 613-bis è punito dai 4 ai 10 anni di reclusione chiunque "con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa..., se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona".
La pena è aumentata fino ai 12 anni di carcere se a commettere il reato di tortura è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.
Un aspetto normato dalla legge è l’utilizzabilità delle informazioni ottenute mediante tortura. Nello specifico la legge prevede che "le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili" in un processo penale.
Inoltre, la legge prevede delle aggravanti in casi particolari:
- se dalla tortura derivano lesioni personali, la pena è aumentata fino a 1/3
- se dalla tortura derivano lesioni personali gravi, la pena è aumentata di1/3
- se dalla tortura derivano lesioni personali gravissime, la pena è aumentata della metà
- se dalla tortura derivano lesioni personali, la pena è aumentata fino a 1/3
- se dalla tortura deriva la morte de torturato senza che vi fosse la volontà di provocare il suo decesso, la pena prevista è di 30 anni di reclusione
- infine, se dalla tortura deriva la morte de torturato con la precisa volontà di provocare il suo decesso, la pena prevista è l’ergastolo
L’art. 613-ter tratta il reato di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura con l’applicazione di una pena che va dai 6 mesi ai 3 anni di reclusione al pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio "il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso".
Altro tema introdotto è quello del divieto di respingimento, espulsione o estradizione di una persona verso un altro Stato, se ci sono "fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura", sposando quanto prevede l'articolo 3 della Convenzione Onu.
Infine, è stata prevista l'esclusione dall'immunità diplomatica agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale; in questi casi lo straniero che ha compiuto torture verrà estradato verso lo Stato che richiede l’estradizione e dove è in corso un procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura a carico dello straniero.
Articolo del: