Legge 104/92: a chi spettano i tre giorni di permesso retribuiti?


L’agevolazione è concessa soltanto se viene riconosciuta la connotazione di disabilità grave
Legge 104/92: a chi spettano i tre giorni di permesso retribuiti?

I permessi lavorativi previsti dalla nota Legge 104/1992 consistono in un allontanamento periodico dal lavoro i modo da poter accudire un parente con disabilità.

Tra tali agevolazioni ci sono anche i tre giorni mensili di permesso retribuito che spettano:

•    ai lavoratori dipendenti pubblici e privati che versino in situazioni di disabilità grave;

•    ai genitori (anche adottivi o affidatari) di figli disabili gravi;

•    al coniuge, al parente o affine entro il 2° grado di una persona disabile grave;

•    ai parenti e agli affini di terzo grado solo se i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

 

Il giorni di permesso non sono, viceversa, riconosciuti:

•    ai lavoratori a domicilio;

•    ai lavoratori domestici e familiari (colf e badanti);

•    ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata;

•    ai lavoratori autonomi;

•    ai lavoratori parasubordinati.

 

I tre giorni di permesso, però, non sono automaticamente riconosciuti nel caso di disabilità, poiché è indispensabile l’elemento della “gravità della disabilità” accertata da un’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS.

L'elemento della gravità è normato nel comma 3 dell’art. 33 della Legge 104/92 che recita: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.

Per coloro ai quali viene riconosciuta la gravità dell’handicap, il legislatore prevede specifiche agevolazioni, elencate espressamente nell’art. 33 della Legge 104/92, tra cui appunto i tre giorni di permesso mensili retribuiti.

Il comma 3 di tale norma stabilisce che “Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in  situazione  di gravità, parente o affine entro il terzo  grado,  convivente,  hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche  in  maniera continuativa a condizione che la persona con handicap  in  situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno”.

Non sono riconosciuti, invece, i tre giorni di permesso retribuito se la persona è affetta da disabilità, ma senza la connotazione di gravità. Secondo il comma 1 dell’art. 33 della Legge 104/2020 “E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà   di   apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

La disabilità viene riconosciuta, come detto, da un’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS (ai sensi dell'articolo 4 della L. 104/92) ed è la stessa commissione che valuta se attribuire o meno la connotazione di gravità.

In conclusione:

•    se viene riconosciuta una disabilità ex art. 33, comma 1, della Legge 104/92 non si ha diritto ai tre giorni di permesso retribuito;

•    se viene riconosciuta una disabilità ex art. 33, comma 3, della Legge 104/92 si ha diritto ai tre giorni di permesso retribuito.

 

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