Lo scioglimento delle S.r.l.


Le cause sono stabilite dall’art. 2484 del Codice Civile, ma il momento in cui si verificano non sempre coincide con quello in cui hanno efficacia
Lo scioglimento delle S.r.l.

La Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) è una delle società di capitale previste dall’ordinamento italiano, assieme alla Società per Azioni (S.p.a.), la Società per Accomandita per Azioni (S.a.p.a.) e la più recente Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.). Ciò che le distingue in maniera netta dalle società di persone è la personalità giuridica e l’autonomia patrimoniale perfetta: significa che i soci rispondono alle obbligazioni assunte dalla società esclusivamente con il patrimonio della società e non anche con quello personale.

E’ una differenza fondamentale, che emerge soprattutto quando si deve procede alla liquidazione e all’estinzione della società, fase in cui si devono estinguere tutti i debiti contratti e dividere tra i soci l’eventuale attività rimaste. Le cause di scioglimento di una S.r.l. sono diverse e il legislatore le elenca nell’art. 2484 del Codice Civile. Non sempre, però, il momento in cui si verifica tale causa coincide anche con quello in cui lo scioglimento ha efficacia.

Vediamo, allora, quali sono le cause di scioglimento previste esplicitamente dal Codice Civile:
1. Per decorso del termine: se presente, il termine è stabilito nell’atto costitutivo e deve essere accertato dall’organo amministrativo che può, in seduta straordinaria, prorogarlo
2. Per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, non deliberi le opportune modifiche statutarie: l’impossibilità deve essere definitiva, per questo, prima che si verifichi, si può procedere, laddove è possibile, alla rimozione delle cause ostative
3. Per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea: ciò si verifica quando, ad esempio, non si riescono a nominare gli amministratori, ad approvare il bilancio oppure quando l’assemblea non si riunisce per lungo tempo, tanta da generare gravi problemi di gestione e funzionamento dell’impresa
4. Per la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e non viene convocata l’assemblea per la copertura delle perdite o per la ricostituzione del capitale sociale (nel caso della S.r.l. il capitale minimo sociale ammonta a 10 mila euro)
5. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2437 quater e 2473 del Codice Civile: è il caso del recesso del socio con conseguente impossibilità della S.r.l. a rimborsare la quota tramite le riserve disponibili o la riduzione del capitale sociale
6. Per deliberazione dell’assemblea: cioè per scioglimento volontario
7. Per altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto

Stabilite le cause, qual è il momento in cui lo scioglimento ha efficacia? La legge prescrive che nel caso più semplice di scioglimento volontario (punto 6), il momento coincide con l’iscrizione al Registro delle Imprese della delibera assembleare. Negli altri primi cinque punti, il momento non coincide con l’avverarsi di una delle cause di scioglimento, ma con l’iscrizione al Registro delle Imprese della dichiarazione dell’organo amministrativo che accerta e dichiara che la causa si è verificata.

Può sembrare una differenza di poco conto, ma non lo è poiché dal tempo intercorrente tra l’avverarsi della causa e il suo accertamento nel Registro delle Imprese dipende la responsabilità degli amministratori. In base alla legge, l’accertamento deve avvenire "senza indugio" e occorre agire in modo da conservare l’integrità e il valore del patrimonio sociale. Non sempre, però, è semplice decifrare i segnali di un possibile scioglimento oppure stabilire il momento preciso in cui iscrivere la dichiarazione al Registro delle imprese (soprattutto nel caso di continuata inattività dell’assemblea). Per questo potrebbe essere consigliabile la consulenza di un esperto in materia. Il rischio dell’organo amministrativo, infatti, è quello di dover rispondere per un "ritardo nell’accertamento" delle cause di scioglimento, così come per un "ritardo od omissione" della dichiarazione al Registro delle Imprese dell’avvenuta causa di scioglimento o per mancata conservazione del patrimonio sociale durante il tempo intercorrente tra l’avvenimento della causa e il suo accertamento al Registro delle Imprese.

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