Monopattini: le linee guida di Mit e Anci


Sottoscritte le nuove regole per contrastare il “monopattino selvaggio”. I monopattini paragonati alle biciclette
Monopattini: le linee guida di Mit e Anci

Uno degli effetti della pandemia da Covid-19 è stato sicuramente la ricerca di mezzi di trasporto alternativi al trasporto pubblico in modo da ridurre il rischio personale di contagio.

Oltre al proliferare di biciclette, si è assistito al moltiplicarsi sulle strade italiane di monopattini eletrici, anche grazie al “bonus mobilità” promesso dal Governo Conte bis nel Decreto Rilancio (D.L. 34/2020).

Contemporaneamente, pero, si è assistito al fenomeno del “monopattino selvaggio”: circolazione spesso imprudente e parcheggio senza regole.

Per arginare tali situazioni e per favorire un uno corretto di tali mezzi, il Ministero dei Trasporti (Mit) e l’Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani) hanno sottoscritto le linee guida per l’utilizzo dei monopattini che si ricollegano al Codice della Strada.

 

 

 

Monopattini paragonati alle biciclette

In base alle nuove regole tracciate nelle linee guida del Mit e dell’Anci, i monopattini sono paragonati alle biciclette e, quindi, da un punto di vista giuridico, devono sottostare a quanto disposto dagli articoli 68 e 182 del Codice della Strada.

L’art. 68 del CdS contiene le caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi, mentre l’art. 182 del CdS regolamenta la circolazione dei velocipedi.

Infatti, il comma 75 della Legge di Bilancio 2020 prevede che: “I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, sono equiparati ai velocipedi di cui al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

Il limite di velocità concesso per i monopattini è di 25 km/h, mentre il limite di potenza è di 0,50 kw grazie a un motore a propulsione prevalentemente elettrico.

Dopo la firma delle linee guida da parte del Mit e dell’Anci, spetta ai Comuni sottoscrivere accordi con i gestori dei servizi di sharing in modo da favorire l’uso consapevole e corretto dei monopattini e per sanzionare le eventuali violazioni.

 

 

Le nuove regole sui monopattini

Le linee guida di Mit e Anci stabiliscono paletti ben precisi sull’utilizzo dei monopattini elettrici nelle città italiane. Ecco, quindi, quali sole le nuove regole da rispettare:

1.    L’uso dei monopattini è consentita esclusivamente sulle strade che consentono una velocità massima di 50 km/h, ovvero sulle strade urbane;

2.    La velocità massima consentita dei monopattini elettrici su strada è di 25 km/h, così come per le biciclette;

3.    La velocità massima consentita dei monopattini elettrici su piste ciclabili, zone pedonali e zone scolastiche è di 6 km/h;

4.    È vietato l’uso dei monopattini elettrici sui marciapiedi, così come per le biciclette, salvo che non ci sia un’apposita rastrelliera o segnaletica;

5.    È vietato circolare sul monopattino elettrico in più di una persona (anche minorenne);

6.    E’ vietato dotare il monopattino di posto a sedere per una seconda persona (anche minorenne);

7.    È vietato circolare sul monopattino elettrico trasportando un animale;

8.    E’ vietato viaggiare affiancati a un altro monopattino;

9.    In caso di attraversamento di strisce pedonali è obbligatorio condurre a mano il monopattino;

10.    E’ vietato parlare al cellulare mentre si è alla guida del monopattino elettrico (è consentito, però, l’uso degli auricolari);

11.    E’ vietato staccare le mani dal manubrio del mezzo se non, temporaneamente, per indicare la svolta a destra o a sinistra;

12.    La circolazione in contromano è concessa solo quando è permessa da apposita segnaletica;

13.    E’ vietato l’uso del monopattino elettrico ai minori di età inferiore ai 14 anni;

14.    L’uso del monopattino da parte di minorenni di età compresa tra i 14 e i 18 anni è consentita soltanto con l’uso del casco;

15.    A partire da mezz’ora dopo il tramonto si potrà circolare sul monopattino elettrico solo indossando un giubbotto riflettente e solo se il mezzo è provvisto di luce;

16.    I monopattini utilizzati attraverso servizi di sharing devono essere parcheggiati nelle apposite aree indicate dall’operatore;

17.    I monopattini privati devono essere parcheggiati negli appositi stalli presenti (è vietato, dunque, parcheggiare i mezzi sui marciapiedi o nelle aree destinate ad auto e moto).

 

 

Uso scorretto dei monopattini: sanzioni

I monopattini possono essere guidati anche senza patente (si pensi ai minorenni) e non è necessario sottoscrivere un’assicurazione (fatta eccezione delle società di sharing che devono avere obbligatoriamente una copertura assicurativa).

Sono a cario, però, del privato conducente del mezzo rispondere per gli eventuali danni causati a persone o cose durante la circolazione.

Se si guida in stato di ebbrezza non sono previste sanzioni accessorie come la sospensione o revoca della patente (se presente), ma nel caso il conducente l’avesse, quest’ultima potrebbe essere sottoposta a revisione.

Infine, sono previste sanzioni pecuniarie e la confisca del mezzo in caso di violazioni.

In particolare, la multa è pari a 100 euro se:
•    Si circola con un monopattino che non rispetta le specifiche tecniche di potenza;
•    Si circola senza luci di segnalazione;
•    Il conducente ha meno di 14 anni.

La multa è pari a 50 euro se:
•    Si circola senza il casco (per i minorenni);
•    Si circola senza il giubbotto riflettente dopo mezz’ora dal tramonto;
•    Si circola affiancati a un altro monopattino;
•    Si traina un monopattino e si fa trainare il proprio monopattino.

Come detto, la potenza massima del mezzo deve essere di 0,50 kw. Se si supera tale soglia, è prevista la multa di 100 euro, ma scatta anche la confisca del monopattino se il motore installato supera i 2Kw di potenza.

 

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