Opere d’arte: niente Iva agevolata se non è interamente compiuta dall’autore


L’Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono le condizioni per poter applicare l’Iva ridotta al 10% sulla vendita di opere d’arte
Opere d’arte: niente Iva agevolata se non è interamente compiuta dall’autore

Nell’ambito delle opere d’arte non è possibile applicare l’Iva ridotta al 10% se l’opera non è realizzata interamente e manualmente dall’artista e se le copie realizzate sono in numero superiore ad 8 (salvo casi specifici).

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta a un interpello n. 303 del 2 settembre 2020.

Il caso per il quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito il suo parere è quello del titolare di una ditta individuale attraverso la quale commercia al dettaglio oggetti d’arte e realizza, espone e vende opere grafiche.

In qualità di artista-scultore, l’uomo progetta, con l’ausilio del pc e di software tridimensionali, sculture figurative originali che poi stampa con l'utilizzo di stampanti di proprietà oppure tramite il ricorso a una società terza di stampa 3D.

Dopo il processo di stampa, l’artista completa l’opera stuccando, lisciando, verniciando o sottoponendo ad altre lavorazioni artigianali la statua grezza ottenuta con la stampa.

Le opere così finite vengono vendute direttamente al cliente finale privato (principalmente online, sia sul proprio sito che su siti specializzati di terzi) come pezzi unici oppure a tiratura limitata di 50 o 200 pezzi per colore.

A fronte di tali vendite, l’istante ha chiesto all’agenzia fiscale se si possa applicare l’Iva agevolata al 10% come indicato al n. 127-septiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel fornire il proprio parere, l’agenzia delle Entrate afferma in primis che il numero 127-septiesdecies citato prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% sulle cessioni, da parte degli autori e dei loro eredi o legatari, degli oggetti d'arte individuati dalla Tabella allegata al decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 marzo 1995, n. 85).

In merito al caso specifico, ovvero opere d’arte realizzate come sculture, la citata Tabella definisce «Oggetti d'arte», le «opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall'artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall'artista o dagli aventi diritto; a titolo eccezionale in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989, è possibile superare il limite degli otto esemplari».

A fronte di tale definizione, le due caratteristiche dell’Opera d’arte sono:

1.   Realizzazione interamente compiuta dall’artista;
2.   Eventuale tiratura limitata ad 8 copie (ampliate in casi determinati dagli Stati membri per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989).

Solo nel rispetto di tali condizioni è possibile applicare l’Iva ridotta al 10%.

Nel caso specifico non ricorre nessuna delle due condizioni poiché:

-   Le opere scultorie sono realizzate in tutto o in parte attraverso l'utilizzo di procedimenti meccanici, quali stampanti 3D, FDM software di modellazione 3D, oltre che, in alcuni casi, avvalendosi di stampatori terzi; infatti, come dischiarato dall’istante, la sua prestazione manuale consiste nella successiva stuccatura, lisciatura o verniciatura finale;
-    Il numero di copie vendute è ben superiore alle 8 consentite dalla Tabella allegata al DL 23 febbraio 1995, n. 41.

Dunque, l’istante non può applicare l’Iva ridotta al 10%, ma quella ordinaria.

 

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