Rendita e IMU, immobili a destinazione speciale e particolare


Cosa è cambiato con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 per le strutture e per i macchinari?
Rendita e IMU, immobili a destinazione speciale e particolare

Con l’entrata della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28.12.2015, n. 208) è stato innanzitutto confermato che la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare va calcolata tramite stima diretta.

Gli immobili a destinazione speciale sono quelli inquadrati nella categoria catastale D (da D/1 a D/10) e sono: gli opifici, gli alberghi e pensioni con fine di lucro, i teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili con fine di lucro, le case di cura ed ospedali con fine di lucro, gli istituti di credito, cambio e assicurazione con fine di lucro, i fabbricati e i locali per esercizi sportivi con fine di lucro, i fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, i fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, gli edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio e i fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.

Gli immobili a destinazione particolare, invece, sono quelli inquadrati nella categoria catastale E (da E/1 a E/10) e sono: le stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei, i ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio, le costruzioni e i fabbricati per speciali esigenze pubbliche, i recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche, i fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze, i fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale, i fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti, i fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia e gli edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.

Bene, per tali tipologie di immobili, il comma 21 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale e' "effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento".
Aspetto di novità è che, sempre in base del comma citato "sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo".
Ciò significa che non sono più soggetti ad IMU gli impianti e i macchinari cosiddetti "imbullonati".

A fronte della novità è possibile aggiornare la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare attraverso la procedura DOCFA eseguita da un professionista competente in materia.
E a tal proposito, il comma 23 della Finanziaria 2016 introduce un’altra novità: se si aggiorna la rendita catastale entro il 15 giugno 2016, il nuovo valore ottenuto sarà considerato valido ed efficace a partire dal 1° gennaio 2016 e non dalla data effettiva dell’aggiornamento. Ciò ha delle ripercussioni sul calcolo dell’IMU. In deroga a quanto previsto dalla legge, l’IMU sarà calcolata utilizzando come base di calcolo la nuova rendita catastale aggiornata.

Dunque, è consigliabile rivolgersi a un esperto in modo da effettuare gli eventuali aggiornamenti delle rendite entro metà giugno.

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