Scadenza IMU e Tasi: ecco le novità


Entro il 16 dicembre 2016 si devono versare i saldi IMU e Tasi per l’anno di imposta 2016. Ecco le novità
Scadenza IMU e Tasi: ecco le novità

Anche quest’anno si avvicina la scadenza dei pagamenti dell’IMU e della TASI.Entro il 16 dicembre 2016, infatti, si deve versare il saldo per l’anno di imposta 2016 dell’imposta municipale unica e della tassa sui servizi indivisibili. Rispetto allo scorso anno, però, sono state introdotte alcune novità.

Ecco le novità in materia di IMU che, ricordiamo, dal 2013 non si paga sull’abitazione principale a meno che questa non sia considerata di lusso e appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9.
Immobili in comodato
Da quest’anno è stata ridotta del 50% la base imponibile per il calcolo dell’IMU sugli immobili concessi in comodato a un parente di primo grado (quindi al figlio o al genitore). Per poter godere del beneficio della riduzione della base imponibile occorre rispettare alcune condizioni:
- l’immobile non deve essere considerata una casa di lusso e, quindi appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9
- l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale
- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato
- l’immobile dato in comodato deve essere ubicato nello stesso Comune in cui il comodante ha la residenza
- il comodante deve essere proprietario di un solo altro immobile non di lusso adibito ad abitazione principale, oltre a quello dato in comodato che deve trovarsi nello stesso Comune di residenza
IMU sui terreni agricoli
Non si deve pagare l’IMU:
- sui terreni agricoli situati nei Comuni classificati come totalmente montani (T), cioè quelli collocati ad una altitudine pari o superiore a 601 metri sul mare. L’esenzione è valida indipendentemente dal fatto che il proprietario sia o meno un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo
- sui terreni agricoli situati nei Comuni classificati come parzialmente montani (P), cioè a una altitudine pari o superiore a 281 metri sul mare. In questo caso, l’esenzione vale solo se i terreni sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
Devono pagare l’Imu, invece, tutti coloro che possiedono un terreno agricolo ubicato nei Comuni classificati come non montani (NM), cioè a una altitudine pari o inferiore a 280 metri sul mare e tutti i proprietari di terreni agricoli non coltivatori diretti e non imprenditori agricoli che possiedono il terreno ubicato nei Comuni collocati in un’altitudine compresa tra i 281 e i 600 metri sul livello del mare.
IMU per contratti a canone concordato
Per quanto riguarda gli immobili dati in affitto con contratto a canone concordato, è stata prevista la riduzione dell’IMU pari al 75%

Ecco le novità in materia di Tasi che, da quest’anno, non si paga sull’abitazione principale a meno che questa non sia considerata di lusso e appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9.
Immobili in comodato
Così come per l’IMU, anche la base imponibile del calcolo della Tasi è ridotta del 50% nel caso di immobili concessi in comodato ai parenti di primo grado (figli e genitori).I requisiti richiesti sono gli stessi di quelli esposti per l’IMU.
Tasi per contratti a canone concordato
Come per l’IMU, per gli immobili dati in affitto con contratto a canone concordato, è stata prevista la riduzione della Tasi pari al 75%

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