Scivolare sul pavimento dell'ufficio, niente risarcimento


Non si ha diritto al risarcimento da infortunio se non si prova l’inadempienza del datore di lavoro in materia di sicurezza
Scivolare sul pavimento dell'ufficio, niente risarcimento

Non si ha diritto al risarcimento da infortunio se non si prova l’inadempienza del datore di lavoro in materia di sicurezza. Tale principio è stato affermato dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza del 3 dicembre 2014 - 13 aprile 2015, n.7388.

La causa che la Suprema Corte si è trovata a dirimere è stata quella proposta da una dirigente della Regione Emilia-Romagna che aveva richiesto il risarcimento dei danni da infortunio per essere scivolata nel corridoio di un garage che si trova al secondo piano interrato della sede di lavoro.

I giudici, però, hanno confermato il rifiuto delle sue pretese così come era accaduto nei primi due giudizi di merito. La mancata accoglienza del ricorso della dirigente è stata dettata dl fatto che il datore di lavoro (in questo caso l’Ente locale) non poteva essere responsabile dell’infortunio della donna poiché erano state attuate tutte le misure necessarie di manutenzione dei locali. Nella sentenza, infatti, si legge che "nessun addebito poteva attribuirsi alla Regione in ordine al lamentato infortunio, non essendo stato, peraltro, allegato alcun vizio di manutenzione (buche, dislivelli o altro) o insidia legata alle pulizie (acqua o relativi materiali)".

Non appare, dunque, sufficiente che una persona si infortuni sul posto di lavoro per ottenere un risarcimento dei danni. Per ottenerlo occorre dimostrare che l’infortunio sia avvenuto a causa dell’inadempimento del datore di lavoro e che esista un nesso logico di causa-effetto tra inadempimento e danno riscontrato.

Sempre nella sentenza, infatti, si legge: "In materia, è opportuno richiamare preliminarmente l'orientamento di questa Corte (v. tra le ultime pronunce, Cass. n. 131212014) alla cui stregua il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro, seppure non debba provare la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dell'art. 1218 cod. civ. è pur sempre onerato (...) della prova del fatto costituente l'inadempimento e del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno (cfr. Cass. 19 luglio 2007, n. 16003). Infatti, soltanto "una volta provato l'inadempimento consistente nell'inesatta esecuzione della prestazione di sicurezza nonché la correlazione fra tale inadempimento ed il danno, la prova che tutto era stato approntato ai fini dell'osservanza del precetto dell'art. 2087 cod. civ. e che gli esiti dannosi erano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile deve essere fornita dal datore di lavoro".

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