Superbonus 110%: demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria


L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’intervento deve riguardare una ristrutturazione edilizia in possesso del titolo abilitativo
Superbonus 110%: demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria

In caso di demolizione e ricostruzione di un immobile con aumento di volumetria per ridurre il rischio sismico, è possibile usufruire del Superbonus 110% solo se l’intervento realizzato:

•    è considerato “ristrutturazione edilizia” come definita dall’articolo 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001);

•    è conforme al titolo abilitativo in possesso.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 11 del 7 gennaio 2021.

L’istante è il proprietario di un immobile, di classe energetica G, che intende demolire e ricostruire raggiungendo la migliore classe energetica A4. I lavori, però, prevedono lo spostamento di sedime per poter rispettare le distanze dai confini e per sfruttare meglio la bioclimatica. Inoltre, sia per l’adeguamento antisismico sia per esigenze di spazio familiari, l’intervento richiederebbe anche un aumento della volumetria.

La risposta dell’agenzia fiscale parte dal ricordare come l’art. 119 del Decreto Rilancio (Decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34) prevede una detrazione di imposta pari al 110% delle spese sostenute per interventi mirati all’efficientamento energetico e per ridurre il rischio sismico degli edifici.

In merito al caso specifico, già nella circolare n. 24/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate era stato specificato che il Superbonus 110% spetta a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione che rientrano tra quelli annoverati dall’art. 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico dell’edilizia.

Tale dispositivo, infatti, novellato dal recente Decreto Semplificazioni (Decreto-legge 16 luglio 2020, n.76), recita: “Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.

L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.

Dunque, il novellato articolo 3 prevede espressamente che nella “ristrutturazione edilizia” rientrino anche i lavori di demolizione e ricostruzione che modifichino la volumetria in caso di adeguamento antisismico e/o per migliorare l’efficienza energetica (come nel caso dell’istante).

Infine, l’Agenzia delle Entrate ricorda che per effettuare gli interventi, e per ottenere il Superbonus 110%, è necessario essere in possesso del titolo abilitativo che attesti la conformità urbanistica e il rispetto degli strumenti urbanistici comunali.

Nel caso di specie, l’istante non era in possesso del titolo abilitativo al momento della presentazione dell’istanza. Dunque, senza di esso non è possibile accertare che i lavori siano effettivamente di “ristrutturazione edilizia”, e che il progetto sia conforme alla normativa urbanistica.

 

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