Tax credit edicole: presentazione domande entro il 30 settembre


Sarà possibile presentare la domanda per ottenere il credito di imposta fino al prossimo 30 settembre
Tax credit edicole: presentazione domande entro il 30 settembre

Come noto, la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto un nuovo credito di imposta destinato alle edicole e alle attività di distribuzione e vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Per poterne usufruire è necessario presentare un’apposita domanda entro il prossimo 30 settembre.

L’istanza va effettuata dal titolare o dal legale rappresentante dell’attività esclusivamente per via telematica attraverso una specifica procedura presente nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it.

 

Cos’è il tax credit edicole

Il tax credit edicole è un nuovo incentivo introdotto con la Legge di Stabilità 2019 e, al momento, è previsto per i soli anni 2019 e 2020.

Il beneficio consiste in un credito di imposta da sfruttare in compensazione di alcune voci di spesa attraverso il modulo F24.

Il credito di imposta può, infatti, compensare solo quanto versato a titolo di:

•    IMU (imposta municipale unica);

•    Tasi (tassa per i servizi indivisibili;

•    Tari (tassa sui rifiuti);

•    Cosap (canone per l'occupazione di suolo pubblico).

Come detto, il credito di imposta è stato previsto solamente per gli anni 2019 e 2020 e il limite di spesa stanziato per la misura è di 13 milioni di euro per l’anno 2019 e di 17 milioni di euro per l’anno 2020.

 

I soggetti beneficiari del tax credit

I soggetti che possono beneficiare del credito di imposta sono:

•    le edicole e i rivenditori al dettaglio che svolgono l’attività esclusiva di vendita di quotidiani, riviste e periodici

•    altre attività non esclusive di distribuzione di quotidiani, riviste e periodici che sono elencate nell’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 170/2001.

In questo secondo caso, però, la legge di Bilancio 2019 prevede che il beneficio sia usufruibile soltanto se nel Comune di riferimento non ci sono altre edicole o punti vendita di quotidiani, riviste e periodici.

In base al citato nell’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 170/2001:
“Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione”
.

 

Ammontare del credito di imposta edicole

La cifra massima del credito di imposta che è possibile utilizzare in compensazione attraverso il modello F24 è di massimo 2 mila euro annui, sia per il 2019, sia per il 2020.

La quota del beneficio effettiva è rapportata agli importi pagati a titolo di IMU, Tasi, Tari e Cosap (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) relativi agli spazi adibiti all’attività commerciale ed è in parte differente a seconda che il rivenditore svolga un’attività esclusiva di vendita di quotidiani, riviste e periodici oppure non esclusiva.

 

Per ottenere maggiori informazioni al riguardo e per farsi assistere nella compilazione e presentazione della domanda per poter ottenere il beneficio è consigliabile affidarsi a un consulente fiscale e tributario. Cercate nel nostri sito il professionista più vicino a voi. Il primo contatto in studio è gratuito!

 

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