Titoli abilitativi: le novità del Decreto Semplificazioni


Ecco quali sono le novità principali apportate al Testo unico edilizia relative a attività di edilizia libera, permesso di costruire e Scia
Titoli abilitativi: le novità del Decreto Semplificazioni

Con il cosiddetto Decreto Semplificazioni (Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76) recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale" sono state introdotte novità al Codice dei contratti (D.lgs. n. 50/2016) e al Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001).

Lo scopo delle modifiche è quello appunto di semplificare gli adempimenti amministrativi e velocizzare gli iter burocratici, favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione, sostenere l’economia green e le attività di impresa.

Con specifico riferimento al TU edilizia le novità riguardano espressamente i titoli abilitativi, ovvero quei documenti che servono quando si effettuano interventi edilizi sulle unità immobiliari. Il fulcro dei cambiamenti si trovano nell’art. 10 (Semplificazioni e altre misure in materia edilizia), Titolo I, Capo II del citato decreto semplificazioni.
Vediamo, dunque, le modifiche principali che sono state apportate al Titolo II del DPR n. 380/2001 intitolato “Titoli abilitativi”.

 

Novità in materia di “Attività di edilizia libera”

L’art. 6 del Testo Unico dell’edilizia disciplina le “Attività edilizia libera”, ovvero quelle opere edilizie che non necessitano di alcun titolo abilitativo. In altre parole, per compierle, non c’è bisogno di richiedere alcun permesso all’ufficio comunale competente, né inviare allo stesso alcuna comunicazione di inizio attività.

Il punto e-bis del primo comma, prima della modifica prevedeva che non vi era necessità del titolo abilitativo per “le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale".

Il punto novellato, invece, recita che vengono ricomprese “le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale".

In sostanza, sono stati allungati i tempi, da 90 a 180 giorni, in cui un opera temporanea può essere realizzata. Sono esempi di edilizia libera l’installazione di gazebo, stand fieristici, tensostrutture, servizi igienici mobili, ecc…

 

Novità in materia di “Permesso di costruire”

L’art. 10 del Testo Unico dell’edilizia disciplina il “Permesso di costruire”, ovvero un titolo abilitativo attraverso il quale si chiede al Comune di competenza il via libera per poter effettuare i lavori edilizi.

In base a tale articolo, sono subordinati a permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione e gli interventi di ristrutturazione urbanistica, così come previsto dai punti a) e b) della norma. Il punto c) è quello che è stato modificato dal Decreto Semplificazione. Il punto novellato recita: “gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, compor-tino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

In pratica, è stata eliminata, rispetto alla versione precedente il caso della “modifica dei prospetti” che prima era presente accanto alla modifica della volumetria complessiva degli edifici. Adesso, la modifica dei prospetti rientra negli interventi di natura straordinaria.

 

Novità in materia di “Scia”

All’art. 22 del TU edilizia è stata apportata una sola modifica, ma importante ai fini dei titoli abilitativi.

Infatti il novellato al comma 1, punto A) sancisca che sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività “gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti.

Ecco, proprio le parole aggiunte “o i prospetti” che sono state eliminate dalla norma sul permesso di costruire e sono state fatte rientrare nella ristrutturazione straordinaria, hanno fatto sì che in tali casi non serva più richiedere l’autorizzazione preventiva, ma è sufficiente la comunicazione di inizio lavori tramite scia.

 

Novità nella definizione di “interventi di manutenzione straordinaria”

Il novellato articolo 3 del DPR n. 380/2001, che elenca le definizioni degli interventi edilizi, come detto vede ora anche una locuzione che riguarda i prospetti degli edifici.
Nello specifico, al punto b) prescrive che “(…). Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.


Se si devono effettuare delle ristrutturazioni e si vuole essere certi di non presentare un titolo abilitativo errato oppure per capire se un intervento appartiene ad edilizia libera, soprattutto a fronte delle variazioni al Testo Unico dell’edilizia è consigliabile affidarsi a un professionista esperto. Cercatelo nel nostro sito. Il primo contatto in studio è gratuito!

 

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