Associazioni con sponsorizzazioni scontate


Cambia la percentuale di detrazione IVA forfetaria dal 90% al 50% per le spese di sponsorizzazione delle associazioni
Associazioni con sponsorizzazioni scontate
Le agevolazioni previste a favore delle associazioni sportive dilettantistiche (L.398/1991) riguardano sia la semplificazione degli adempimenti contabili che la determinazione del reddito e gli obblighi ai fini Iva. In particolare, le agevolazioni prevedono:
- la determinazione forfetaria del reddito imponibile (sulla base di un coefficiente di redditività);
- un sistema forfetario di determinazione dell’Iva;
- l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);
- l’esonero dalla redazione dell’inventario e del bilancio;
- l’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio - Tv e pubblicità).

Per quanto riguarda in particolare l’Iva le associazioni sportive dilettantistiche che hanno scelto il regime fiscale agevolato determinano l’imposta sul valore aggiunto in modo forfetario, cioè applicando le seguenti percentuali sui proventi conseguiti:
• 50 per cento dell’Iva a debito sui proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali;
• 90 per cento dell’Iva a debito sulle fatture emesse per sponsorizzazioni;
• 2/3 dell’Iva a debito per la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica.
L’Iva a debito si versa con periodicità trimestrale con il modello F24 senza maggiorazione dell’1 per cento e non c’è l’obbligo per l’associazione di presentare la dichiarazione Iva annuale.
L’art. 29 del decreto sulle semplificazioni approvato dal Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014, prevede una modifica all’art. 74, sesto comma, terzo periodo del D.P.R. n. 633/1972, che riguarda il regime degli spettacoli, prevedendo che sia eliminato ogni riferimento alle prestazioni di sponsorizzazione.

Con la semplificazione fiscale della riforma ora, le operazioni di sponsorizzazione, si applica la forfetizzazione al 50% (non più del 90%) assimilandola a quella prevista per le spese di pubblicità, mentre è rimasto lo sconto limitato al 33% per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.

Articolo del:


di Rag. Cristina Busin

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