Violazione doveri coniugali e addebito separazione


La relazione amorosa di uno dei coniugi non comporta addebito della separazione se non è la reale causa dell’intollerabilità della convivenza
Violazione doveri coniugali e addebito separazione
Non di rado capita che successivamente al provvedimento di omologa della separazione personale dei coniugi intervenuta consensualmente e nelle more dei 3 anni occorrenti per l’ottenimento della pronuncia di divorzio in base alla normativa vigente, uno dei due intraprenda una relazione sentimentale con un’altra persona.

Nonostante alcune pronunce isolate, secondo la Cassazione tale condotta non comporta necessariamente l’addebito della separazione.
Precisamente, secondo l’indirizzo minoritario non essendo tecnicamente intervenuta alcuna pronuncia che sancisca la cessazione degli effetti civili del matrimonio, i fatti successivi al provvedimento di omologa "(omissis) che si traducano in una grave violazione dei doveri tra i coniugi tali da compromettere definitivamente ogni possibile riconciliazione", giustificherebbero un mutamento del titolo della separazione da consensuale in giudiziale con pronuncia di addebitabilità a carico dell’autore di detta violazione. Questo perché, ai fini dell’addebitabilità, non potrebbe "(omissis) essere aprioristicamente esclusa la rilevanza della violazione dei doveri matrimoniali verificatesi dopo che i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente" (tra tutte Corte di Cass. n. 6612/1994 e Corte di Cass. n. 26/1991).

In realtà, in numerose pronunce la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare come "(omissis) la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’art. 143 pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza"( Corte di Cass. n. 12130/2001).

Infine, secondo il medesimo orientamento giurisprudenziale, "(omissis) in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi sia stato la causa del fallimento del rapporto, ed appurato che gli episodi denunciati sono la conseguenza e non la causa della ricordata intollerabilità, dovrebbe essere pronunciata la separazione senza addebito (in senso conforme: Corte di Cass. n. 6922/2005 e Corte di Cass. n. 12130/2001).

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di Avv. Alessandra Farci

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