DIFFAMAZIONE SU FACEBOOK


Attenzione a post e commenti su Facebook. Come tutelarsi
DIFFAMAZIONE SU FACEBOOK
Nell'era di internet anche il diritto penale si adegua, e non potrebbe essere altrimenti.

Sempre più frequenti sono i casi giudiziari che riguardano reati commessi on line, spaziando dalle frodi sino ad arrivare all'ipotesi, per diffusione e frequenza, forse di maggior interesse, ovvero la diffamazione su internet e, in particolare, su Facebook, il social network per eccellenza.

Forse perchè Facebook è diventato parte integrante della nostra vita quotidiana, forse per una diversa percezione generata dall'uso di un computer (o di un smartphone), troppo spesso si scrivono post e commenti che possono risultare offensivi o comunque lesivi della dignità e del buon nome altrui.

E considerando i potenziali innumerevoli accessi (gli utenti di Facebook sono diversi milioni...) alla pagina "incriminata", sia essa una pagina personale, o, peggio ancora, una pagina pubblica, magari un gruppo frequentato da centinaia o migliaia di persone, la diffamazione è solo a un passo.

Prestare attenzione a cosa si scrive è fondamentale, prima di tutto per ovvie ragioni di educazione e rispetto, ma non solo: un commento offensivo può costare molto caro, con conseguenze, anche penali, che spesso trascuriamo o addirittura ignoriamo.

Tutti i tribunali d'Italia si sono ormai pronunciati più e più volte al riguardo, e diverse sentenze della Cassazione hanno chiarito in termini piuttosto precisi la questione.

Non vi è dubbio sulla possibilità di configurare il reato di diffamazione (tra gli altri, da ultimo anche il reato di molestie di cui all'art. 660 c.p.) anche nell'ipotesi di post e commenti pubblicati online, in generale, e su Facebook in particolare.

Addirittura non è neanche necessario che nel post sia indicato espressamente il nome del destinatario delle eventuali frasi offensive e diffamatorie, come affermato dalla Corte con la sentenza n. 16714/2014 riguardante il caso di un militare della Guardia di Finanza condannato per diffamazione per un post pubblicato sulla propria pagina Facebook con il quale offendeva un collega, sia pur senza farne espressamente il nome.

"Ai fini dell'integrazione del reato di diffamazione è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone, indipendentemente dall'indicazione nominativa"

Allo stesso modo l'uso di un nick name non pone l'autore dei post al riparo da eventuali azioni civili o penali: come noto, è piuttosto facile risalire alla vera identità.

Per chi si ritiene vittima di post offensivi e diffamatori può essere utile, anzitutto, fare degli screenshot della pagina (o, per i meno esperti, stamparla) ed eventualmente essere in grado di indicare agli inquirenti altri utenti che abbiano avuto la possibilità di leggere il commento.

Comunque il fatto che in seguito il post venga rimosso dall'autore o, per esempio, dall'amministratore della pagina, non esclude certo la possibilità di ottenere giustizia: su internet, come sui nostri computer, niente viene cancellato così facilmente, e fornendo uno specifico numero identificativo della pagina Facebook la Polizia Postale può recuperare, tramite la Società che gestisce il network, anche commenti cancellati o modificati.

Ovviamente, e ciò è fondamentale, trattandosi di reato perseguibile a querela di parte, è assolutamente necessario che l'interessato si attivi per tempo, sporgendo una formale denuncia querela nel termine di legge, pari a tre mesi.

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di Avv. Chiara Floris

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