Associazione in partecipazione
Contratto associativo con il quale si ricompensa una attività lavorativa con gli utili che possono derivare dalla partecipazione in associazione
L'associazione in partecipazione è una forma contrattuale utilizzata nel mondo del lavoro con il quale l’associante, un imprenditore, stipula con uno o più soggetti un accordo in base al quale questi ultimi, chiamati associati, svolgeranno attività lavorativa in favore dell’imprenditore associante e in cambio della prestazione partecipano agli utili dell’impresa.
La regolamentazione del contratto di associazione in partecipazione trova disciplina negli artt. 2549 e ss. del codice civile
Tale disciplina è stata oggetto di diverse revisioni da parte del legislatore finalizzate a meglio individuare le caratteritiche dell'apporto di attività lavorativa. Con la L. 28.6.2012 n. 92, si è cercato di contrastare un uso disinvolto e distorto della normativa di riferimento con l'introduzione di meccanismi sostanzialmente antielusivi al fine di aggirare la normativa inderogabile in materia di lavoro subordinato.
Con il successivo D.L. 28.6.2013, n. 76, conv. con modificazioni in L. 9.8.2013, n. 99, vi è stata una diretta modifica della disciplina codicistica, con l’inserimento di un secondo comma all’art. 2549 c.c. che riconduce la possibilità di utilizzare l’apporto di prestazioni lavorative nell’ambito dell’associazione in partecipazione entro limiti rigorosi.
Il numero massimo di associati impegnati in una «medesima attività non può essere superiore a tre.
Sono fatti salvi i familiari dell’associante entro il terzo grado.
Mentre in precedenza non sussitevano obblighi contributivi, dal 1° gennaio 2004 è prevista l’assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata per quei soggetti che, nell’ambito dei contratti di associazione in partecipazione, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 53 (c. 2, lett. c) del TUIR 917/86.
Nei rapporti di associazione in partecipazione il contributo previdenziale è per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato.
Al fine di prevenire e limitare il contenzioso sulla qualificazione del rapporto di lavoro, le parti contraenti possono comunque chiedere la certificazione del contratto di associazione in partecipazione presso gli organi certificatori, istituiti ai sensi dell’art. 75 e seg. del D.Lgs 276/2003.
La regolamentazione del contratto di associazione in partecipazione trova disciplina negli artt. 2549 e ss. del codice civile
Tale disciplina è stata oggetto di diverse revisioni da parte del legislatore finalizzate a meglio individuare le caratteritiche dell'apporto di attività lavorativa. Con la L. 28.6.2012 n. 92, si è cercato di contrastare un uso disinvolto e distorto della normativa di riferimento con l'introduzione di meccanismi sostanzialmente antielusivi al fine di aggirare la normativa inderogabile in materia di lavoro subordinato.
Con il successivo D.L. 28.6.2013, n. 76, conv. con modificazioni in L. 9.8.2013, n. 99, vi è stata una diretta modifica della disciplina codicistica, con l’inserimento di un secondo comma all’art. 2549 c.c. che riconduce la possibilità di utilizzare l’apporto di prestazioni lavorative nell’ambito dell’associazione in partecipazione entro limiti rigorosi.
Il numero massimo di associati impegnati in una «medesima attività non può essere superiore a tre.
Sono fatti salvi i familiari dell’associante entro il terzo grado.
Mentre in precedenza non sussitevano obblighi contributivi, dal 1° gennaio 2004 è prevista l’assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata per quei soggetti che, nell’ambito dei contratti di associazione in partecipazione, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 53 (c. 2, lett. c) del TUIR 917/86.
Nei rapporti di associazione in partecipazione il contributo previdenziale è per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato.
Al fine di prevenire e limitare il contenzioso sulla qualificazione del rapporto di lavoro, le parti contraenti possono comunque chiedere la certificazione del contratto di associazione in partecipazione presso gli organi certificatori, istituiti ai sensi dell’art. 75 e seg. del D.Lgs 276/2003.
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