Società partecipate e Legge di Stabilità


1. Aspetti generali. 2. La Legge di Stabilità 2015.
Società partecipate  e Legge di Stabilità
1. Aspetti generali.
La definizione del regime transitorio delle società pubbliche chiamate a gestire dei SPL di rilevanza economica ha subito, inevitabilmente, delle continue modifiche per effetto delle "scosse" che hanno attraversato l’intera disciplina della materia dal 2008 al 2012. Attualmente, per effetto anche delle pronunce della Corte costituzionale, è possibile stabilire solo per le società strumentali un termine di cessazione più o meno preciso fissato al 31 dicembre 2014. Sempre per la medesima tipologia di partecipata, già a partire dall’1 gennaio 2014, l’acquisizione di beni o servizi strumentali deve aver luogo mediante gara, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, fatte salve alcune residue eccezioni di acquisizione diretta per il tramite di convenzioni ad hoc. Il discorso sembrerebbe leggermente diverso per quanto concerne le società in house non aventi natura strumentale. Al riguardo, l’articolo 34 del d.l. n. 179/2012 ha fissato quale orizzonte temporale ultimo il 31 dicembre 2013 nei casi in cui l’Ente affidante entro tale data non abbia redatto una relazione illustrativa della legittimità dell’affidamento, evidenziando la presenza dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza comunitaria ("controllo analogo" e "prevalenza dell’attività"). Termine, quest’ultimo, avente natura perentoria. Inoltre, la medesima prescrizione fa espresso obbligo all’Ente affidante di precisare nel contratto di servizio, qualora manchi, la durata dell’affidamento, pena cessazione della gestione del servizio entro il 31 dicembre 2013, salvi, ovviamente, gli effetti della deroga introdotta dall’articolo 13 della legge n. 15/2014, con conseguente allineamento della cessazione delle società in house non strumentali al 31 dicembre 2014. Diversamente, nel caso in cui la relazione venga redatta e si tratti di un affidamento diretto legittimo, con contestuale puntualizzazione nel contratto di servizio della data di cessazione dell’affidamento, il termine ultimo sarà, appunto, il 31.12.2014.

2. La Legge di Stabilità 2015
Tali prescrizioni rischiano di essere novellate dall’articolo 2, commi 267-272, del d.d.l. riguardante la "Legge di Stabilità" per l’anno 2015, attualmente assegnato alla 5° Commissione permanente (Bilancio) del Senato in sede referente, che sembra stia per introdurre una ulteriore proroga dei termini fissando quello ultimo per la cessazione al 31 dicembre 2015. Tale indicazione sembra confermare la vischiosità del Legislatore italiano a porre un argine agli sprechi impietosamente evidenziati dalla relazione redatta dal Commissario per la revisione della spesa lo scorso 7 agosto 2014. In particolare, il d.d.l. riguardante la Legge di Stabilità per l'anno 2015 introduce un piano operativo di razionalizzazione delle partecipate supportato da una relazione tecnica che dovrà necessariamente indicare: a) le società e le partecipazioni societarie oggetto della razionalizzazione. L’ente locale avvalendosi della delibera di ricognizione delle società e degli organismi partecipati individua le società oggetto della razionalizzazione; b) I tempi di attuazione del piano di razionalizzazione. E’ la norma stessa a fissare il cronoprogramma: entro il 31 marzo 2015 la predisposizione del piano operativo di razionalizzazione, entro 31 dicembre 2015 la ultimazione del processo di razionalizzazione ed, infine, entro il 15 marzo 2016, la predisposizione di una relazione sull’attuazione e sui risultati conseguiti dal piano operativo; c) le modalità di attuazione della razionalizzazione. Così facendo, la cessazione delle partecipate viene differita all'anno 2016, salvo ulteriori, probabili, proroghe dei termini oggi stabiliti.

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di Prof.Avv. Gerardo Guzzo - guzzo@cgaalaw

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