Legge di Riforma del processo civile, note critiche


Aumento dei costi della Giustizia, inadeguatezza dei rimedi e soluzioni alternative
Legge di Riforma del processo civile, note critiche
E la montagna partorì il topolino!
Dopo vari studi, seminari ed emendamenti è stato convertito nella legge n. 162/2014 pubblicata in data 10 novembre 2014 il Decreto Legge n. 132/2014 recante "misure urgenti di degiurisdinalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile".
Ciò dopo che i meri costi legati alla Giustizia Civile, sono PIU’ CHE TRIPLICATI dal 2011 ad oggi, non con il solo fine di aumentare gli introiti dello Stato, ma con il chiaro intento di demotivare il cittadino a proporre azioni, a volte tese soltanto ad aumentare la mole di processi inutili, dato che la nostra complessa ed a volte contraddittoria legislazione, consente di interpretare opinabilmente molti casi. L’effetto ottenuto è però perverso in quanto, a parte i "litigiosi per natura", non tutela il cittadino poco abbiente, facendolo desistere dall’azione: in breve Giustizia per i soli ricchi.
Partendo da questa premessa passiamo ad esaminare l’art. 1 della citata legge:
al fine di smaltire l’arretrato civile l’astuto legislatore consente alle parti CONCORDI, le quali abbiano un giudizio in corso innanzi il Tribunale o la Corte d’Appello di valore inferiore a 100 mila euro, di traslare la procedura innanzi ad un Collegio Arbitrale, si badi bene, rimandando la definizione delle prebende degli arbitri ad un successivo regolamento.
Orbene, qualcuno dei lettori può immaginare che due parti avverse, previo accordo consensuale, dopo avere anticipato spese e parcelle legali, convinto ciascuno delle proprie ragioni, scelga di sottoporsi ad un procedimento arbitrale, non togato, ed i costi attuali del quale sono superiori a quelli di una causa ordinaria?
Sa il lettore che gli arbitri scelti dalle parti sono assistiti da avvocati, le cui parcelle devono essere pagate?
Sa il lettore che alla prima seduta arbitrale gli arbitri auto liquidano i propri compensi e senza il fondo spese non iniziano le operazioni arbitrali?
Sinceramente non vedo come questo pomposo e costoso sistema possa anche solo lievemente SMALTIRE l’arretrato Civile.
Ben sarebbe stato indire un nuovo bando per la nomina di Giudici Onorari, cosa che non accade dal 2007, ovvero procedere a bandi per Giudici Togati Aggiunti e da ultimo, ma non in ordine d’importanza, per Cancellieri, aiuto Cancellieri ed Uscieri, liberando così gli attuali Magistrati da una mole di lavoro a volte ingestibile, oltre che non di loro competenza. Ma evidentemente mancano i soldi, dirottati nelle tasche di gente di malaffare.
Aspettiamo i regolamenti d’attuazione, poi forse capiremo qualcosa in più.
Sull’art. 2, relativamente alla NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA resto allibito dal fatto che, a prescindere che per alcune materie, esiste già la MEDIAZIONE OBBLIGATORIA, tuttora in vigore; tutti gli Avvocati, da sempre, prima di intraprendere un’azione ed anche nel percorso giudiziario cercano con ogni mezzo lecito di raggiungere quel giusto mezzo, denominato transazione, spesso con l’aiuto del Giudice che, se ben fatta non accontenta alcuna delle parti, ma chiude la pratica e snellisce il contenzioso. Il fatto di regolamentare, complicandolo oltremisura tale aspetto, ed allungando così i tempi del processo, rasenta l’irrazionalità. Lo stesso valga per la riforma delle separazioni e divorzi, ove purtroppo la nona sezione del Tribunale di Milano, già di suo oberata, verrà pervasa di ricorsi dovuti ad inesattezze, errori od omissioni, per non parlare poi delle sanzioni poste a carico degli avvocati assistenti, che rischiano di dover sborsare da 5 mila a 50 mila euro per un ritardo di notizia all’Ufficiale di Stato Civile, notizia i cui modi non vengono neppure citati nella legge.
Per ciò che attiene poi i modi di abbreviazione del processo, le alternative sono già contenute nei codici esistenti (che tra parentesi, salvo vari e confusi rappezzi risalgono al 1942!), semplicemente applicando ai processi ordinari gli artt. 414 e segg. C.p.c. (processo del lavoro esistente dal 1975) con le relative completezze, decadenze e soprattutto con la prevalenza del reiterato tentativo di conciliazione e, al di fuori degli obbligati ed esaustivi scritti con la pronuncia del dispositivo della sentenza dopo la discussione.
Altro mezzo lecito ed esistente è l’applicazione estesa dell’art. 281 c.p.c, soprattutto del sexies onde abbreviare di anni il processo. Assolutamente abolite devono essere le norme dell’art. 183 sexies, tese solo ad inutili tautologie, spesso pletoriche, e ad allungare i giudizi da uno a due anni.
Ci si augura che un pool di Magistrati, Professori ed Avvocati, a breve inizi la stesura di testi unici per argomento, eliminando quanto obsoleto o vagamente e vanamente interpretativo e/o contraddittorio restituendo LA CERTEZZA DEL DIRITTO e consentendo agli investitori ed ai lavoratori di poter contare su una GIUSTIZIA pressoché incontrovertibile. Non dimentichiamo che siamo (o forse eravamo) la Patria del Diritto.
Sull’art. 3 riguardo alle esecuzioni, a parte il nuovo balzello sull’iscrizione a ruolo del pignoramento, esistono invece soluzioni di snellimento della procedura, salvo il fatto eclatante che l’Ufficiale Giudiziario viene investito di poteri pari a quelli del Ministro Dell’interno: e dov’è la privacy e dov’è più quel residuo di segreto bancario?
Ma ne parleremo una volta letti i regolamenti attuativi, con maggiore cognizione di causa, dato che al momento sembra che molto poco sia cambiato......!
A presto.

Articolo del:


di Avv. Aldo Enrico Spinosa

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