Nuove regole di acquisto per la prima casa


Acquisto della prima casa: ecco cosa cambia dal 13 dicembre 2014
Nuove regole di acquisto per la prima casa
Dal 13 dicembre l’acquisto di "prima casa" con un contratto imponibile IVA è disciplinato con l’obbligo che la casa oggetto di acquisto agevolato non sia più un’abitazione "non di lusso", come precedentemente disposto, ma che sia accatastata in una categoria del gruppo catastale "A" diversa dalle categorie A/1, A/8 e A/9. Il passaggio dai requisiti "di lusso" (ampia metratura, dotata di piscina, ecc.) ai requisiti catastali, già vigente dal 1° gennaio 2014 per gli acquisti cui si applica l’imposta proporzionale di registro, decorre dal 13 dicembre per gli acquisti imponibile - IVA.

Riepilogando:
dal 1° gennaio a 12 dicembre 2014:
L' acquisto tassato con l’imposta proporzionale di registro (2% per imposta di registro, 100 euro per imposte catastali e ipotecarie, esenzione dal bollo) ha beneficiato dell’agevolazione "prima casa" se ha avuto per oggetto case non accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, anche se si trattava di case "di lusso", acquisto IVA - imponibile (4% IVA e 920 euro per imposte registro, catastali, ipotecarie e bollo) ha beneficiato dell’agevolazione "prima casa" se ha avuto per oggetto case "non di lusso", anche se accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Dal 13 dicembre 2014:
Il beneficio fiscale compete a chi compra un’abitazione non accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9, a prescindere se si tratti di un’abitazione "di lusso", il beneficio fiscale non compete a chi compra un’abitazione "non di lusso" se si tratta di un’abitazione accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Purtroppo il sistema presenta ancora incoerenze, primo perché molte norme fanno ancora riferimento alle "abitazioni non di lusso" e, soprattutto, il punto 127-undecies della tabella A - Parte iii allegata al DPR 633/1972; pertanto la cessione di una casa "di lusso" non accatastata in A/1, A/8 e A/9 può beneficiare del 4% ma, se non ne beneficia, non può avere l’IVA al 10%, dovendola scontare al 22%, mentre la cessione di una casa "di lusso" accatastata in A/1, A/8 e A/9 non può beneficiare del 4% ma deve essere tassata con l’IVA al 10%.

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di Dottoressa Torriglia Roberta

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