Le criticità delle CTU


Esercitare l'attività medico legale sulla base della correttezza morale e sulla consapevolezza delle responsabilità etico-giuridiche e deontologiche
Le criticità delle CTU
La mutazione dell’approccio di Giudici e avvocati alla materia del risarcimento del danno ed alla responsabilità professionale, ha innescato, automaticamente, un processo di trasformazione nel e del ruolo del consulente medico che ai nostri giorni deve essere uno specialista.
Il consulente tecnico d'ufficio, molto spesso assume una posizione determinante per gli esiti di cause civili e processi: si pensi alle controversie aventi ad oggetto la responsabilità professionale di un medico e/o di una struttura sanitaria.
In casi di tal genere, avvocati e giudici sono condizionati dalla valutazione del consulente: condanna e/o assoluzione, accoglimento della domanda e/o rigetto, dipenderanno (al 99%) dalla valutazione dell'ausiliario del Giudicante, che dunque, assume un ruolo apicale.
Ma se il CTU sbaglia, o meglio la sua analisi si rivela incongrua, inficiata da obiettive criticità scientifiche, che fare?
Il problema non è di poco conto.
Checché se ne dica, i giudici, in generale, sono poco propensi a discostarsi dalle valutazioni degli ausiliari da loro stessi prescelti, così come sono poco inclini a raccogliere le indicazioni suggerite dai consulenti di parte.
Per il solo fatto che siano definiti "di parte", i consulenti che assistono e rappresentano i propri clienti, vengono qualificati o ritenuti (anche solo inconsciamente) parziali, non particolarmente obiettivi, troppo tesi a far spostare il piatto della bilancia a favore del proprio assistito.
In realtà (o forse sarebbe meglio dire virtualmente?), ogni medico dovrebbe essere imparziale, scientificamente asettico, tecnicamente preparato, sostanzialmente chiaro e trasparente.
Quella della valutazione contrastante o meglio della valutazione "opposta", invece, è una delle tematiche in cui troppo spesso c'imbattiamo, lasciandoci in preda a profonde riflessioni.
Sulla scorta del giuramento ippocrateo, e prescindendo dal ruolo assunto, non possiamo non evidenziare come ogni medico, in scienza e coscienza, dinanzi al caso clinico, dovrebbe esprimere una valutazione basata su approfondite conoscenze scientifiche, sull'evidenza dei fatti esaminati, sulla base dell'esperienza, su ipotesi patologiche da leggersi in chiave probabilistica, sull'individuazione del rapporto di causalità in termini verosimilmente chiari e soprattutto coerenti, anche in termini percentuali, con dati storici e ricorrenti.
In altri termini, sia che il medico sia "pagato" per assumere il ruolo di C.T.P. sia che venga selezionato da un Giudice (con retribuzione a carico di entrambe le parti processuali contrapposte ed avversarie), il suo elaborato peritale dovrebbe sempre e comunque ispirarsi ai principi di cui sopra.
In realtà, le contraddittorietà che spesso emergono tra una valutazione peritale e l'altra, ci inducono a pensare che non sempre il medico si conformi ai paradigmi in questione.
E attribuire la ragione all'uno e o all'altro, non è mai così semplice.
I rimedi da adottare in caso di criticità ravvisate in una consulenza tecnica d'ufficio, possono essere diversi.
Pensiamo all'ipotesi di un procedimento civile.
Il consulente di parte "suggerirà" al difensore di richiedere al Giudice la fissazione di un'udienza di "chiarimenti" in contraddittorio con il CTU. Naturalmente, non sarà sufficiente un generico "suggerimento", bensì l'indicazione di effettive doglianze, incongruenze, conflittualità già sussunte dal consulente di parte stesso durante le operazioni peritali (e normalmente già esposte dal consulente di parte al CTU medesimo).
A questo punto il Giudice, qualora ritenesse fondate le note critiche segnalate dal difensore (e dal consulente di parte), avrà il potere-dovere di ammettere l'udienza di "chiarimenti" ove i tecnici potranno affrontarsi e spiegarsi in contraddittorio.
Non troppo raramente (purtroppo), l'istanza di cui sopra non viene recepita dal Giudice che (implicitamente) fa comprendere come le valutazioni del CTU siano ritenute attendibili ed efficaci.
In questo caso, l'unica carta da giocare, qualora la causa non andasse per il verso sperato dal difensore (e dal suo consulente), sarà quella dell'appello con richiesta di rinnovazione di nuova consulenza.
Come possiamo notare, in questi casi, il "terreno" su cui difensori e magistrati si muovono, è lastricato da insidie e difficoltà che solo un CTU scientificamente preparato e professionalmente impegnato, può superare offrendo una soluzione che deve (o dovrebbe) rivelarsi la panacea di dubbi, perplessità e domande sollevate in corso del giudizio.
In realtà, assai soventemente non è così: la CTU, lungi dall'essere il rimedio per ogni quesito scientifico, scatena contrasti e conflittualità tra consulenti al punto da non consentire ai partecipanti della vicenda (leggasi clienti ed avvocati, oltreché giudici, naturalmente) di capire chi ha torto e chi ha ragione: se la struttura ospedaliera abbia agito correttamente o meno; se i postumi invalidanti siano stati davvero troppo pochi oppure realmente sussistenti.
In altre parole, quella (la CTU) che nelle intenzioni delle parti avrebbe dovuto rivelarsi la chiave di lettura e soprattutto di risoluzione del caso pratico, diviene binomio d’incertezza e perplessità.
Le conseguenze di tale binomio, sono notevoli e molteplici.
Pensate, per esempio, ai processi che vedono coinvolti i medici per falso ideologico per aver diagnosticato e prescritto cure ad un paziente che magari utilizza (all'insaputa del medico stesso) impropriamente la certificazione per giustificare l'assenza dal lavoro e dedicarsi al "secondo" lavoro.
Ora. L'attività di diagnostica compiuta dal medico, nel caso del falso ideologico ad esempio, è censurabile ed aggredibile se il medico pur essendo consapevole dell'inesistenza della patologia lamentata, prescriva comunque cure e riposo; ma se a seguito di specifica diagnosi confortata dall'anamnesi del paziente, il sanitario, in scienza e coscienza, ritenga opportune cure e riposo, come sussumere il falso ideologico?
Come difendersi in situazioni di questo genere se "quella" attività diagnostica è stata censurata o ritenuta non attendibile da altro medico - consulente?
Tradizionalmente, ipotesi come quella sopra descritta, si verificano allorquando il paziente nel commettere attività illecite, trascini dietro di sé il medico (che nella maggior parte dei casi è all'oscuro di quanto accada al di fuori del proprio studio) nel corso delle indagini intraprese dagli organi inquirenti (che soprattutto nelle prime fasi d’indagine coinvolgono tutto e tutti).
Ma il punto su cui dobbiamo concentrare l'attenzione è un altro: nelle consulenze tecniche d'ufficio, quante certificazioni che prescrivono "cure e riposo", vengono disattese dai CTU?
Quale coincidenza di opinione scientifica troviamo nella quantificazione dei postumi d’invalidità permanenti tra quelle rese dai consulenti di parte e quelle fatte proprie dal CTU?
Siamo in presenza di falsi ideologici a tutto campo?
E sotto il profilo deontologico, che fare?
Come contemperare i principi del corpus di regole di autodisciplina predeterminate dalla professione, vincolanti per gli iscritti all’ordine che a quelle norme devono quindi adeguare la loro condotta professionale, con situazioni come quelle sopradescritte?
Se ogni medico, sia esso consulente di parte o ausiliario, del Giudice deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici della professione, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura ed affrontare nell’ambito delle specifiche responsabilità e competenze ogni problematica con il massimo scrupolo e disponibilità, dedicandovi il tempo necessario per un’accurata valutazione dei dati oggettivi, in particolare dei dati anamnestici, avvalendosi delle procedure e degli strumenti ritenuti essenziali e coerenti allo scopo e assicurando attenzione alla disponibilità dei presidi e delle risorse, evitando ogni condizione nella quale il giudizio professionale riguardante l’interesse primario, qual è la salute dei cittadini, possa essere indebitamente influenzato da un interesse secondario;
come riuscire, allora, a spiegare "certe" discrasie emergenti tra gli elaborati dei CTU e quelle deI Consulenti di parte?
Un conto è il dibattito scientifico. Altro conto è stabilire che da una patologia siano discesi tre anziché dieci punti d’invalidità permanente.
In conclusione.
Le perizie e le consulenze non sono... oracoli: ma il semplice e intrinseco recepimento da parte di ciascun medico dei principi cardine della deontologia professionale, sarebbe già più che sufficiente per eliminare, se non tutti, gran parte dei problemi interpretativi che spesso non ci fan dormire.

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di Avv. FABRIZIO VINCENZI

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