Differenze tra testamento olografo e pubblico


Testamento olografo e testamento pubblico, quali sono le differenze?
Differenze tra testamento olografo e pubblico
TESTAMENTO OLOGRAFO E PUBBLICO

Il testamento olografo
La forma del testamento olografo è la più semplice: è sufficiente che il testatore su un qualunque foglio rediga le disposizioni di ultima volontà scrivendole per intero, datandole e sottoscrivendole di suo pugno.
La stesura di un testamento olografo non richiede la presenza né del Notaio né di testimoni.
Requisito essenziale per la validità del testamento olografo è l’autografia, cioè la completa stesura di tutte le sue parti ad opera del testatore, senza l’ausilio di altri né di mezzi meccanici, in caso contrario il testamento risulta nullo.
Altro elemento fondamentale per la validità del testamento olografo è la presenza della data.
Essa infatti dando un riferimento cronologico preciso consente di stabilire, in presenza di più testamenti non compatibili tra loro, quale sia l’ultimo, e quindi quale produca i suoi effetti.
La mancanza della data comporta l’annullamento su istanza di chiunque vi abbia interesse.
Il terzo elemento sostanziale per la validità del testamento olografo è la sottoscrizione, ovviamente a pugno del testatore, della firma in calce alle disposizioni; in caso contrario, la mancanza della firma comporta la nullità del testamento.

Testamento pubblico
Il testamento pubblico, è per eccellenza, il testamento per atto di Notaio: nessun altro pubblico ufficiale nel nostro sistema giuridico può ricevere un testamento pubblico.
Il testatore deve dichiarare al Notaio, in presenza di due testimoni, la propria volontà che viene scritta dal Notaio stesso.
Il Notaio dà poi lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni.
Il testamento deve indicare il luogo e la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal Notaio.
I testimoni devono avere i seguenti requisiti:
aver compiuto i 18 anni; avere il pieno esercizio dei diritti civili; essere cittadini italiani, o stranieri residenti in Italia; non essere ciechi, o sordi, o muti; non essere parenti o affini del Notaio o del testatore in linea retta in qualunque grado; non essere coniuge del Notaio o del disponente; sapere e potere sottoscrivere; non essere interessati all’atto.
Il testamento pubblico ricevuto secondo le modalità prescritte dalla legge, viene poi conservato dal Notaio.
Esso può essere revocato o modificato con un successivo testamento pubblico od olografo.
Il testamento pubblico è nullo quando manca la redazione per iscritto, da parte del Notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro.

Articolo del:


di Geom. Cristian Pulcini

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