Il nuovo regime forfetario per imprese individuali


La legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014) ha istituito un regime forfetario di determinazione del reddito
Il nuovo regime forfetario per imprese individuali
La legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014) ha istituito, per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare ad un’unica imposta sostituiva di quelle dovute, con l’aliquota del 15%. Il nuovo regime prende il posto del vecchio regime regolamentato dall’art. 27, commi 1 e 2, del Dl n. 98/2011. Per accedere al regime agevolato, che costituisce il regime "naturale" per chi possiede i requisiti, sono previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata, che variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 euro per il commercio. Le soglie devono essere ragguagliate ad anno sia per l’accesso che per la permanenza nel regime agevolato. Non è previsto alcun limite temporale per la permanenza nel regime e nessun limite di età per potevi accedere.

Nel nuovo regime il reddito è determinato dall’applicazione di un coefficiente di redditività sull’ammontare dei ricavi o compensi considerati secondo il "principio di cassa"; il reddito forfetario così definito viene assoggettato all’imposta sostitutiva del 15%; l’aliquota, in caso di nuove attività, si applica su una base imponibile ridotta di 1/3.

In un comunicato stampa del 31 dicembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che le nuove partite Iva, in attesa dell’approvazione del modello aggiornato, potranno aderire al particolare tipo di tassazione barrando, nella dichiarazione di inizio attività, la casella prevista per l’adesione al precedente regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl n. 98/2011.

Nel dettaglio, la legge prevede:
- i requisiti validi per applicare il regime agevolato in termini di reddito, attività svolta, limite massimo complessivo delle spese sostenute per lavoro dipendente o assimilato, costo complessivo dei beni strumentali (la soglia di valore dei compensi e ricavi nonché la redditività dei diversi settori divisi per codici di attività ATECO sono evidenziati nell’allegato 4 della legge); per l’accesso al regime non rilevano i ricavi ed i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore, inoltre in caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da diversi codici ATECO si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività svolte; la comunicazione all’accesso al nuovo regime avviene mediante indicazione nella dichiarazione di inizio attività; i soggetti determinano il reddito imponibile in ragione di coefficienti di redditività applicati sull’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti; sul reddito così definito si calcola un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionali IRPEF ed IRAP pari al 15% e valgono le vigenti regole in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche. Per i contributi previdenziali è prevista la deduzione analitica dal reddito e l’eventuale eccedenza è comunque deducibile dal reddito complessivo determinato a fini IRPEF; al fine diincentivare l’avvio di nuove attività, che solo per i primi tre anni di attività e a specifiche condizioni, il reddito imponibile sia abbattuto forfetariamente di un terzo; i ricavi ed i compensi non sono soggetti a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta; è previsto l’esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili; i soggetti che accedono al regime agevolato non debbono operare la ritenuta alla fonte per i compensi corrisposti. Tuttavia, in tale ultimo caso, devono indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto percettore; i contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari; il regime forfetario cessa nel caso di venuta meno di una delle condizioni di accesso; i contribuenti che accedono al regime agevolato sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri, tuttavia, restano soggetti al redditometro disciplinato dall’articolo 38 del D.P.R. 600/1973; al fine del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia rileva anche il reddito forfetario determinato secondo le regole della presente disciplina. Esso non rileva ai fini dell’applicazione delle altre detrazioni legate all’ammontare di alcune tipologie di redditi prodotte; ai fini contributivi è istituito un nuovo regime agevolato opzionale per i soggetti esercenti attività di impresa. Per i soggetti che optano a fini contributivi per il regime agevolato non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali; nel caso in cui siano presenti collaboratori il titolare può indicare il reddito di spettanza di ognuno fino ad un massimo complessivo del 49%; per i soggetti collaboratori il reddito imponibile su cui calcolare la contribuzione dovuta si determina con riferimento alla totalità dei redditi di impresa denunciati a fini IRPEF; sono abrogate le vigenti disposizioni in materia di: regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, regime dei minimi;
- i soggetti che hanno optato per le nuove iniziative produttive o per il regime fiscale di vantaggio possono applicare le disposizioni per le start up, per i soli periodi di imposta che residuano al completamento del triennio agevolato;
i soggetti che hanno optato per il regime fiscale di vantaggio, possono di continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

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di Angelo Facchini

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