La nuova autorizzazione paesaggistica


1. I primi tentativi di riforma del comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. n. 42/2004. 2. Le novità contenute nell'articolo 25, comma 3, l. n. 164/2014.
La nuova autorizzazione paesaggistica
1.I primi tentativi di riforma del comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. n. 42/2004.
Come noto, l’articolo 146, comma 9, del d.lgs. n. 42/2004 è stato oggetto, nell’ultimo biennio, di numerosi tentativi di aggiustamenti e rivisitazioni. Infatti, per effetto della prima modifica apportata dall’articolo 39, comma 3, del d.l. n. 69/2013, i tre periodi iniziali del mentovato comma 9 furono sostituiti con la seguente lettera: "Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione".
Sfortunatamente, l’aggiustamento in parola fu rimosso in sede di conversione del d.l. nella legge n. 98 del 2013. Successivamente, l’articolo 12, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2014, ripropose il medesimo contenuto ma la norma scomparve nuovamente dalla stesura definitiva del testo della legge di conversione (legge n. 106/2014).

2. Le novità contenute nell'articolo 25, comma 3, l. n. 164/2014.
Il d.l. n. 133 del 12 settembre 2014, per il tramite dell’art. 25, comma 3, ha reintrodotto, per la terza volta, i contenuti apparsi in precedenza nei citati testi di legge incidendo, definitivamente, sul comma 9 dell’articolo 146 del d.lgs. n. 42/2004. La disposizione segnalata ha il pregio di avere previsto che il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte dell’amministrazione competente abbia luogo "comunque", anche in caso di mancato rilascio del parere ad opera del Soprintendente nei termini a lui assegnati, cioè decorsi 60 giorni dal ricevimento degli atti, privando la P.A. procedente della primitiva facoltà di convocare la Conferenza di servizi, evidentemente ritenuta un inutile appesantimento procedimentale. Il testo di legge, così licenziato dal CdM, è stato definitivamente approvato a seguito della conversione del. d.l. n. 133/2014 nella legge n. 164 dell’11 novembre 2014. In questo modo, il Legislatore sembra aver posto la parola "fine" alla perniciosa querelle giurisprudenziale che era sorta in merito alla corretta interpretazione della norma in questione puntando decisamente verso una effettiva semplificazione della procedura di rilascio del titolo paesaggistico. In sostanza, in mancanza del parere del Soprintendente, l’Amministrazione competente, una volta decorsi sessanta giorni dal ricevimento degli atti, deve comunque evadere l’istanza in ragione del chiaro depotenziamento del carattere vincolante dello stesso. In altre parole, l’eventuale esercizio tardivo del potere di cogestione del vincolo da parte del Soprintendente non potrà più condizionare le scelte della P.A. competente che potrà anche discostarsene; il tutto a beneficio della speditezza, della efficacia e della efficienza dell’azione amministrativa valorizzando, di guisa, certa giurisprudenza già formatasi al riguardo in passato (cfr. T.a.r. Venzia; sentenza n. 583 del 9.5.2014). E’ di tutta evidenza che il viatico procedimentale così delineato dal Legislatore trovi applicazione anche nelle ipotesi previste dall’articolo 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004, attesa la perfetta simmetria tra le due scansioni procedimentali.

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di Prof.Avv. Gerardo Guzzo - guzzo@cgaalaw

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