LA MULTIPROPRIETA’


Caratteristica essenziale della MULTIPROPRIETA' è data dal fatto che il concreto esercizio del diritto è periodico, e pertanto il godimento è turnario
LA MULTIPROPRIETA’
L' acquirente in multiproprietà al momento dell’acquisto sceglierà tra i vari periodi dell’anno solare quello di proprio gradimento, corrispondendo un corrispettivo di solito variabile a seconda del periodo prescelto.

La multiproprietà presenta i seguenti vantaggi: a) possibilità di disporre con certezza di un alloggio con la conseguente eliminazione degli inconvenienti di una locazione; b) corresponsione di un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello necessario per l’acquisto di un’abitazione in proprietà piena oltre a dover corrispondere in misura notevolmente ridotta rispetto al proprietario pieno tutte le spese necessarie per manutenzione, condominio, riscaldamento ed altre.



Il diritto del multiproprietario sull’immobile è pertanto limitato ad un certo periodo dell’anno. Per quanto concerne il potere di disposizione dell’acquirente in multiproprietà, egli può disporre del diritto e-ovviamente- anche locare l’immobile, ma solo per il periodo di sua spettanza.

Discussa è la natura del diritto; si tende generalmente ad accostare la multiproprietà alla comunione, e normalmente l’alienante predispone un regolamento con cui viene disciplinato il godimento turnario tra i multiproprietari (al pari del regolamento della comunione). Ma è preferibile ricostruire la multiproprietà come proprietà su un bene considerato bidimensionalmente, cioè sia sul piano spaziale che su quello temporale. La proprietà ordinaria ha ad oggetto un bene individuato solo spazialmente, la multiproprietà avrebbe ad oggetto un bene individuato spazialmente e temporalmente.

La multiproprietà è stata disciplinata dal legislatore per la prima volta con il D. Lgs. n. 427 del 1998, il quale dettava delle norme a tutela dell’acquirente. Adesso il contenuto di detto decreto è stato sostanzialmente recepito dal Capo I del Titolo IV del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 ( c.d. Codice del consumo, a tutela dei consumatori). In particolare detto ultimo decreto ( come già il precedente d.lgs del 1998) prevede che il contratto abbia una durata di almeno tre anni, e deve avere per oggetto il godimento di uno o più beni immobili per un periodo dell’anno non inferiore ad una settimana. Il venditore è tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede informazioni sul bene immobile un documento informativo in cui sono indicati con precisione gli elementi di cui all’art. 70 del D. Lgs. n. 206 del 2005, tra cui : a) il diritto oggetto del contratto; b) l’identità ed il domicilio del venditore; inoltre, qualora l’immobile sia già determinato: a) la sua descrizione ed ubicazione; b) gli estremi del permesso di costruire ovvero di altro titolo edilizio e delle leggi regionali che regolano l’uso dell’immobile con destinazione turistico- ricettiva e, per gli immobili situati all’estero, gli estremi degli atti che garantiscono la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia; qualora l’immobile non sia ancora determinato il venditore deve fornire indicazioni anche in merito allo stato di avanzamento dei lavori e la data entro la quale è prevedibile il completamento degli stessi. Il contratto inoltre deve essere redatto per iscritto a pena di nullità. Particolarmente importante, poi, è la norma in materia di diritto di recesso dell’acquirente ( art. 73 Codice del consumo), da esercitarsi entro dieci giorni dalla conclusione del contratto o dalla data di ricezione della comunicazione degli elementi indicati dall’art. 70 sopra citato. L’art. 76 prevede l’obbligo di fideiussione bancaria o assicurativa a carico del venditore, in due casi specifici: a) quando l’immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell’ultimazione dei lavori; b) quando il venditore non è una società di capitali o non ha sede legale e sede secondaria nel territorio dello Stato.

Di particolare importanza è poi la norma di cui all’art. 80 del citato decreto (diritti dell’acquirente nel caso di applicazione di legge straniera )"Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, all’acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo ( capo I, Titolo IV codice del consumo) allorquando l’immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea".




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di Avv. Stefano Di Salvo

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