La cambiale, il protesto e la cancellazione


E’ essenziale ottenere la cancellazione dal registro informatico dei protesti (Bollettino dei protesti)
La cambiale, il protesto e la cancellazione
La cambiale è un titolo di credito all’ordine che contiene la promessa (pagherò o vaglia cambiario), oppure l’ordine di pagare (cambiale tratta, o più semplicemente, tratta) una certa somma, ad una determinata scadenza, in un determinato luogo, in favore del soggetto che risulterà legittimamente possessore del titolo, e dunque, legittimato all’esercizio del diritto in conformità alle norme che disciplinano la circolazione dei titoli di credito all’ordine.

La cambiale è dunque un titolo di credito. E’ opportuno fare un breve accenno ai titoli di credito in generale.

Titolo di credito è il documento che incorpora un diritto di credito e questa incorporazione del diritto di credito nel documento è talmente pregnante che il diritto può essere esercitato solo da chi abbia il possesso del documento, ed al contempo, il diritto può circolare solo con il documento. Per cui la titolarità del credito si trasferisce con il documento.

Tre sono i caratteri essenziali dei titoli di credito: a) letteralità, nel senso che proprio in conseguenza dell’incorporazione esiste una piena corrispondenza tra ciò che è scritto nel documento ed il diritto di credito che il documento legittima ad esigere; b) autonomia, intesa in questo senso: benché il trasferimento del titolo determini il trasferimento del credito, il fenomeno che si viene a determinare è completamente diverso da una successione a titolo particolare che è propria degli acquisti a titolo derivativo. Nel trasferimento dei titoli di credito ogni acquirente del titolo acquista un diritto autonomo dal diritto del precedente titolare, e ciò proprio in virtù del precedente principio della letteralità. Ossia l’acquirente acquista solo ciò che risulta scritto nel titolo; c) astrattezza, nel senso che quando il diritto è incorporato in un titolo di credito - in cui predomina il principio della letteralità - la causa (ossia la giustificazione economico - sociale) da cui nasce l’obbligazione è del tutto ininfluente: il debitore non può fare riferimento alla mancanza di causa, o a vizi afferenti alla causa, per sottrarsi al pagamento di quanto risulta dal titolo.

Ritornando adesso alla cambiale, essa è disciplinata dalla c.d. "Legge Cambiaria", ossia dal Regio Decreto 14.12.1933 n. 1669 con cui è stata data attuazione alla Convenzione di Ginevra sottoscritta da un gran numero di Stati di tutto il mondo, con eccezione di Gran Bretagna e Stati Uniti, e dunque dei Paesi di common law. La Convenzione di Ginevra fu sottoscritta per dare uniformità alle legislazioni degli Stati aderenti (tra cui, appunto, l’Italia) e ciò perché lo strumento della cambiale è presente nell’ordinamento di molti paesi ed il fatto che si sia sempre ricorso spesso alla cambiale negli scambi internazionali ha posto l’esigenza di uniformare la disciplina di questo istituito di importanza fondamentale nel diritto commerciale.

Dunque esistono due tipi di cambiali: 1) la cambiale tratta che contiene l’ordine che un soggetto (traente) rivolge ad un altro (trattario) di pagare una determinata somma alla persona indicata nel titolo (prenditore) o alla persona a cui la cambiale è trasferita. 2) il vaglia cambiario (o più semplicemente "pagherò") che contiene la promessa da parte di un soggetto (emittente) di pagare una somma determinata ad un altro soggetto (prenditore), ovvero al soggetto cui la cambiale è trasferita, ad una certa scadenza in un determinato luogo.

Elemento essenziale dei titoli cambiari è il protesto, ossia la constatazione solenne (a mezzo di Pubblico Ufficiale: Notaio, Ufficiale Giudiziario o Segretario Comunale) del mancato pagamento (nel vaglia cambiario) o della mancata accettazione (nella cambiale tratta).

Il Pubblico Ufficiale si reca al domicilio del trattario o dell’obbligato per invitarlo ad accettare la tratta o a pagare. Il rifiuto deve risultare chiaramente nella cambiale o (come avviene quasi sempre per comodità pratica) in un foglio separato ed unito alla cambiale (c.d. "allungamento").

I Pubblici Ufficiale trasmettono gli elenchi dei protesti che provvedono a redigere alle Camere di Commercio le quali formano il c.d. "bollettino dei protesti", chiamato tecnicamente "Registro Informatico dei Protesti".

Inoltre dei protesti per mancato pagamento da parte del promittente nel "pagherò cambiario" o vaglia cambiario (e non anche dei protesti per mancata accettazione nella cambiale tratta) viene data notizia al Presidente del Tribunale del circondario dove il protesto è stato elevato.

La Cancellazione dal Registro dei protesti può essere richiesta dal debitore che entro 12 mesi dalla levata paga l’importo capitale indicato nella cambiale, interessi e spese del protesto. Oppure può essere richiesta da chi dimostri di essere stato protestato erroneamente o illegittimamente.

Se è trascorso più di un anno dalla levata del protesto, è necessario prima chiedere la Riabilitazione al Tribunale territorialmente competente (che è quello dove è stato elevato il protesto o dove vi è il luogo di residenza del soggetto protestato).

Della riabilitazione si parlerà in un successivo articolo.

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di Avv. Stefano Di Salvo

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