Conto corrente, contestazione del credito
La banca deve provare l`esistenza del credito attraverso la produzione degli estratti conto e dare prova del loro invio al cliente
Una recente ordinanza della S.C. in materia di credito bancario, (Cass. civile , sez. VI-1, ordinanza 01.07.2014 n° 14887 ), ha ribadito il prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il Giudice dell’opposizione all’ingiunzione, promossa dal debitore avverso la Banca, debba valutare tutti gli estratti conto emessi durante il rapporto, costituendo questi ultimi, un elemento di valutazione del credito vantato dalla Banca al fine verificarne l'esistenza. Afferma, inoltre, che la Banca, per provare il suo credito, oltre alla produzione dei singoli estratti conto analitici, deve fornire prova anche dell'avvenuta comunicazione dei medesimi al cliente, per porlo nelle condizioni di effettuare, se del caso, le tempestive verifiche ed eccezioni.
Nella comune esperienza, le maggiori contestazioni, inerenti il rapporto di apertura di credito, coinvolgono aspetti relativi alla nullità di clausole contrattuali e di applicazione di interessi oltre i limiti di legge.
L'azione promossa dal cliente - debitore, spesso in opposizione ad un decreto ingiuntivo azionato dalla Banca creditrice, deve qualificarsi come tipico giudizio di accertamento della nullità delle clausole del contratto di apertura di credito, di determinazione ed applicazione degli interessi, anatocismo, ecc...
Relativamente all’onere della prova, nelle azioni di accertamento negativo, una parte della giurisprudenza sostiene la tesi secondo cui lo stesso grava sempre e, comunque, sul soggetto che agisce in giudizio. Ma recentemente una sempre maggioritaria Giurisprudenza di merito e di legittimità ha affermato che è onere della Banca provare il credito vantato, non solo con la produzione dell'estratto di saldaconto, sufficiente ad ottenere un decreto ingiuntivo, ma, in caso di giudizio di opposizione, attraverso la produzione di tutti gli estratti conto analitici sin dall'apertura del rapporto. Non solo, ma la Suprema Corte, nella richiamata ordinanza, afferma che spetta, inoltre, alla Banca fornire la prova di aver inviato le comunicazioni, peraltro previste dalla legge, relative agli estratti conto, in modo da mettere il cliente in condizione di effettuare le eventuali contestazioni.
In tal senso, in precedenza, la Corte d’Appello di L’Aquila, (sentenza 9 settembre 2010, n. 615) ha affermato che "...nelle azioni di accertamento negativo i principi generali sull’onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore con azione di accertamento negativo, con la conseguenza che anche in tale situazione sono a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa".
Pertanto, sia nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo che in quelli ordinari di accertamento negativo del credito, sarà sempre onere della banca produrre il contratto scritto e gli estratti conto analitici dall’apertura alla chiusura del rapporto o, per i rapporti in corso, sino alla data della citazione o della CTU, nonché fornire la prova di aver inviato al cliente le comunicazioni relative agli estratti conto.
Nella comune esperienza, le maggiori contestazioni, inerenti il rapporto di apertura di credito, coinvolgono aspetti relativi alla nullità di clausole contrattuali e di applicazione di interessi oltre i limiti di legge.
L'azione promossa dal cliente - debitore, spesso in opposizione ad un decreto ingiuntivo azionato dalla Banca creditrice, deve qualificarsi come tipico giudizio di accertamento della nullità delle clausole del contratto di apertura di credito, di determinazione ed applicazione degli interessi, anatocismo, ecc...
Relativamente all’onere della prova, nelle azioni di accertamento negativo, una parte della giurisprudenza sostiene la tesi secondo cui lo stesso grava sempre e, comunque, sul soggetto che agisce in giudizio. Ma recentemente una sempre maggioritaria Giurisprudenza di merito e di legittimità ha affermato che è onere della Banca provare il credito vantato, non solo con la produzione dell'estratto di saldaconto, sufficiente ad ottenere un decreto ingiuntivo, ma, in caso di giudizio di opposizione, attraverso la produzione di tutti gli estratti conto analitici sin dall'apertura del rapporto. Non solo, ma la Suprema Corte, nella richiamata ordinanza, afferma che spetta, inoltre, alla Banca fornire la prova di aver inviato le comunicazioni, peraltro previste dalla legge, relative agli estratti conto, in modo da mettere il cliente in condizione di effettuare le eventuali contestazioni.
In tal senso, in precedenza, la Corte d’Appello di L’Aquila, (sentenza 9 settembre 2010, n. 615) ha affermato che "...nelle azioni di accertamento negativo i principi generali sull’onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore con azione di accertamento negativo, con la conseguenza che anche in tale situazione sono a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa".
Pertanto, sia nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo che in quelli ordinari di accertamento negativo del credito, sarà sempre onere della banca produrre il contratto scritto e gli estratti conto analitici dall’apertura alla chiusura del rapporto o, per i rapporti in corso, sino alla data della citazione o della CTU, nonché fornire la prova di aver inviato al cliente le comunicazioni relative agli estratti conto.
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