Concetto giuridico di articolazione d'azienda
Sul concetto giuridico di articolazione di azienda – art. 2112 comma 5: divieto di cessione di singole attività/uffici
La novella dell’articolo 2112 c.c. seppur ha previsto la possibilità di cedere parti dell’azienda, non ha legittimato l’espulsione di singoli uffici e/o attività.
Sempre secondo una oramai granitica giurisprudenza di legittimità: "Ne discende che si applica la disciplina dettata dall’art. 2112 c.c., anche in caso di cessione di parte dello specifico settore aziendale, purché si tratti di un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività d’impresa, con autonomia funzionale di beni e strutture già esistenti al momento del trasferimento, e dunque non solo teorica o potenziale" (Cassazione ss. nn. 9641/2014; 9642/2014)
"...il ramo d’azienda oggetto del trasferimento costituisca un’entita’ economica con propria identita’, intesa come insieme di mezzi organizzati per un’attivita’ economica, essenziale o accessoria, e, analogamente, l’articolo 2112 c.c., comma 5, si riferisce alla "parte d’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attivita’ economica organizzata" (Cassazione ss. nn. 9875/2014; 10129/2014; 27277/2013 oltre a quelle già citate).
Avv. Ernesto Maria Cirillo
Sempre secondo una oramai granitica giurisprudenza di legittimità: "Ne discende che si applica la disciplina dettata dall’art. 2112 c.c., anche in caso di cessione di parte dello specifico settore aziendale, purché si tratti di un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività d’impresa, con autonomia funzionale di beni e strutture già esistenti al momento del trasferimento, e dunque non solo teorica o potenziale" (Cassazione ss. nn. 9641/2014; 9642/2014)
"...il ramo d’azienda oggetto del trasferimento costituisca un’entita’ economica con propria identita’, intesa come insieme di mezzi organizzati per un’attivita’ economica, essenziale o accessoria, e, analogamente, l’articolo 2112 c.c., comma 5, si riferisce alla "parte d’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attivita’ economica organizzata" (Cassazione ss. nn. 9875/2014; 10129/2014; 27277/2013 oltre a quelle già citate).
Avv. Ernesto Maria Cirillo
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