Il risarcimento per responsabilità precontrattuale


Risarcimento danni - responsabilità precontrattuale - interesse positivo differenziale
Il risarcimento per responsabilità precontrattuale
Si è analizzato in un precedente articolo il tema della responsabilità precontrattuale. Si discuterà oggi circa la risarcibilità del danno conseguente alla detta responsabilità.
Si fronteggiano tre tesi.
Secondo un primo orientamento, assolutamente minoritario e non condivisibile, la responsabilità precontrattuale è un terzo genere a metà strada tra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale.
Secondo un'altra opzione, maggiormente seguita, la responsabilità precontrattuale è un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, fondata sulla circostanza che il vincolo contrattuale non si è ancora formato e che le parti sono solo obbligate al generico rispetto del principio del neminem laedere.
Secondo l'ultima tesi, la responsabilità precontrattuale è una ipotesi di responsabilità contrattuale fondata sul contatto sociale.
Più nel dettaglio, e senza ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale che ha portato, attraverso l'analisi della atipicità delle fonti delle obbligazioni ex art. 1173 c.c. alla individuazione del contatto sociale qualificato, che trova il suo fondamento negli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni (si pensi alla responsabilità del medico nei confronti del paziente della casa di cura), si sostiene che lo svolgimento delle trattative farebbe sorgere un rapporto obbligatorio, fondato non sul successivo contratto, ma sul contatto sociale qualificato.
Dal contatto sociale nascerebbero i cd obblighi di protezione, cioè obblighi che non hanno ad oggetto una prestazione né nascono dal contratto, ma che hanno ad oggetto la tutela dell'affidamento della controparte e che nascono dalla legge.
Sebbene, come detto, l'opinione maggioritaria propenda per la tesi extracontrattuale, va dato atto dell'influenza esercitata dalla teoria del contatto sociale ai fini della individuazione del quantum debeatur.
Infatti, tradizionalmente, il danno risarcibile è sempre stato parametrato all'interesse negativo, e, quindi, alle spese sostenute per la stipulazione di un contratto invalido e alla conseguente perdita di altre occasioni favorevoli.
L'interesse negativo, quindi, mira a ristabilire l'integrità patrimoniale che su cui la parte lesa poteva contare prima di intraprendere trattative inutili e dannose.
Di conseguenza, l'interesse negativo non può mai superare quello positivo, che consiste in quanto il contraente non inadempiente ha perso e avrebbe conseguito se il contratto fosse stato eseguito.
Tuttavia, una parte degli interpreti ha sostenuto che, in disparte la definizione dell'interesse negativo e positivo, anche nella responsabilità precontrattuale, come in ogni ipotesi in cui sussista un danno, il risarcimento deve essere integrale, ed essere parametrato sulla base degli artt. 1223 c.c. e ss.
Ne discende che, soprattutto con riferimento ai vizi incompleti della volontà, il danno non può essere determinato sulla base dell'interesse negativo, essendo palese che in questa ipotesi il contratto concluso non è invalido, ma, al contrario valido seppur dannoso, perchè concluso a condizioni svantaggiose.
In questi casi, non è utilizzabile come canone né l'interesse negativo, per le ragioni sopra esposte, né l'interesse positivo che, invece, presuppone l'inadempimento, in questo caso inconfigurabile.
Pertanto, in ipotesi siffatte, e, quindi, nei casi di vizi incompleti della volontà e di violazione degli obblighi di correttezza o comportamentali in genere, è stato introdotto un criterio nuovo, il cd interesse positivo differenziale consistente nel minor vantaggio oppure nella maggior spesa sopportata per effetto del comportamento colposo della controparte.
Si tratta di un criterio che si basa su di un giudizio prognostico-ipotetico: il giudice, sulla base degli atti di causa, delle allegazioni, delle circostanze del caso concreto, dovrà ipotizzare quale sarebbe stato, secondo un parametro di normalità, il contenuto del contratto, e, quindi, il vantaggio economico che la parte avrebbe ottenuto senza il comportamento illecito della controparte.

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di Avv. Corrado Palici di Suni

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