Aumento di capitale oneroso


Il diritto di opzione non spetta ai (altri) soci in caso di liberazione delle azioni di nuova emissione mediante conferimenti in natura
Aumento di capitale oneroso
La questione che qui ci interessa approfondire, in tema di aumento di capitale a titolo oneroso da liberarsi in parte in natura e in parte in danaro, riguarda l'esclusione del diritto di opzione. Ai sensi dell'art. 2441, co.4, c.c., il diritto di opzione non spetta ai (altri) soci in caso di liberazione delle azioni di nuova emissione mediante conferimenti in natura. La norma, dettata essenzialmente per le ipotesi di sottoscrizione delle nuove azioni da parte di un terzo, non distingue tuttavia tra sottoscrizione in natura del terzo o anche del socio.

In conseguenza occorre chiedersi:
- se la parte di aumento da liberarsi in natura da parte dei soci della S.p.A. sia loro offerta nel rispetto dei diritti di opzione di ciascuno, offrendosi contestualmente la restante parte da liberarsi in denaro agli altri soci parimenti nel rispetto del diritto di opzione loro spettante;
- o se, non potendosi computare le azioni da liberarsi in natura ai fini dei rispettivi diritti di opzione, per consentire agli altri soci che non conferiscono beni la possibilità di sottoscrivere in esclusiva la parte di aumento da liberarsi in denaro, occorra che prima rinuncino al loro diritto di opzione.

Se si aderisce alla prima ricostruzione, probabilmente non occorre il rispetto delle formalità di cui all'art. 2441 co. 6 c.c. (relazione degli amministratori, parere del collegio sindacale e relativi depositi, ma non la relazione di giurata dell'esperto, che resta indispensabile, atteso che le stesse sono dettate solo per tutelare le ragioni dei soci in caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione).

Se si aderisce alla seconda ricostruzione, viceversa, occorre la rinuncia uti singuli dei soci alle dette fomalità. E' preferibile strutturare l'operazione come un unico aumento da liberarsi in denaro e che i soci conferenti in denaro hanno rinunciato alla predisposizione e deposito della relazione degli amminsitratori e del parere del collegio sindacale, i quali, pertanto, non sono stati eseguiti, oppure che "per la presente operazione i soci hanno rinunciato reciprocamente, per quanto di rispettiva competenza, alle prerogative e tutele di cui all'art. 2441 co 4 e 6 c.c.".

Per consentire ai soci di sottoscrivere una porzione di aumento tale che all'esito dell'operazione le percentuali di capitale rispettivamente possedute non siano quelle di partenza ma siano tra loro tutte uguali, i soci attualmente titolari di una percentuale superiore al 25% del capitale devono procedere ad una rinunzia parziale del diritto di opzione a loro spettante, e segnatamente alla parte pari alla differenza tra la percentuale dell'aumento che sottoscrivono e la percentuale a cui avrebbero avuto diritto ex art. 2441 c.c.

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di Luigi Lamberti

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