FALLIMENTO - Inefficacia del fondo patrimoniale


Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 2 dicembre 2014 – 23 febbraio 2015, n. 3568
FALLIMENTO - Inefficacia del fondo patrimoniale
La Corte d’Appello di Venezia confermava la sentenza di I grado di accoglimento dell’azione promossa dal fallimento di una S.A.S. ex art. 64 L.F. relativa alla domanda di dichiarazione d'inefficacia del fondo patrimoniale costituito dal socio ex art. 167 e ss c.c.
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha escluso che la costituzione del fondo patrimoniale risponda a doveri di solidarietà morale. Confermando un orientamento ormai consolidato, ha chiarito infatti che non sussiste alcun obbligo dei coniugi di costituzione di un fondo patrimoniale per provvedere ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo è infatti un atto a titolo gratuito finalizzato soltanto a vincolare alcuni beni al soddisfacimento dei bisogni in questione, sottraendoli alla garanzia generica di tutti i creditori.

Conseguentemente la Cassazione ha confermato l’inefficacia ex art. 64 L.F., nei confronti dei creditori del fallito, dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale compiuto nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. L’unica possibilità ai fini delle esclusioni previste dall’art. 64 L.F. è di dimostrare in concreto l’esistenza di una situazione integrante l’adempimento di un dovere morale con l’intento di adempiere specificatamente a quel dovere attraverso la costituzione del fondo.
Inoltre la Suprema Corte conferma il proprio precedente orientamento in merito all’esclusione di qualunque contrasto tra la qualificazione dell’atto a titolo gratuito e le esigenze della famiglia così come costituzionalmente garantite.

RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI

Art. 167 c.c. "Costituzione del fondo patrimoniale"
[I]. Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico [2699], o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri [2647, 2685], o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
[II]. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.
[III]. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
[IV]. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi [2021 ss.] con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

Art. 64 L.F. "Atti a titolo gratuito"
Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.

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di Avv. Roberto Palermo

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