Chi è l`amministratore di sostegno?


Questa figura istituita nel 2004 e ancora oggi poco conosciuta...si rivela un`ottima risorsa per l`aiuto delle persone con difficoltà
Chi è l`amministratore di sostegno?
Questa figura è stata introdotta dalla Legge n. 6/2004 con la finalità di tutelare le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
A distanza di dieci anni dall'ingresso di questo istituto nella nostra giurisdizione, molte persone non hanno ancora le idee chiare su cosa implichi e su cosa rappresenti questo incarico nel concreto.

I soggetti che si trovano impossibilitati a provvedere, in maniera perenne o anche solo temporanea, ai propri interessi e bisogni hanno, per legge, la possibilità di essere assistiti da questo "amministratore di sostegno", che viene nominato dal giudice e dovrà rendere conto periodicamente a quest'ultimo del proprio operato.

Le situazioni che possono essere garantite con il ricorso a questa figura sono quelle di disabilità fisica o mentale (persone inferme o anziane, demenza senile, alzheimer.. persone con disturbi psichiatrici o ritardi mentali) ma anche persone affette da dipendenze di vario genere e per questo non grado di gestire i propri interessi in maniera opportuna.
La persona bisognosa (beneficiario) conserverà comunque la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano l'assistenza necessaria della figura di sostegno.

E ' preferibile che questo ruolo venga ricoperto da un parente della persona che si trova in difficoltà ma, in mancanza, si può ricorrere anche ad una persona estranea al nucleo familiare, quale per esempio un avvocato.
La scelta dell'amministratore avviene, da parte del giudice, con riguardo esclusivo alla cura ed agli interessi della persona che ne beneficerà ed i parenti in vita dello stesso dovranno essere informati e convocati in Tribunale.
Tale scelta non è irrevocabile e definitiva ma, al contrario, il beneficiario o l'amministratore stesso, può fare istanza di revoca o rinuncia all'incarico in caso siano cessati i presupposti per la sussistenza dello stesso o si ritenga opportuno sostituire l'amministratore nominato con un altro.

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di Avv. Sara Bertani

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