Fattura elettronica per le PA chi sono i soggetti?


La Finanziaria del 2008 ha introdotto ll’obbligo che ogni fattura destinata alle PA debba essere emessa in formato elettronico.
Fattura elettronica per le PA chi sono i soggetti?
La Finanziaria del 2008 (L. 244/2007) ha introdotto all’art. 1 commi da 209 a 214, l’obbligo che ogni fattura destinata alle PA debba essere emessa in formato elettronico. Le PA interessate dall'obbligo non possono accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e soprattutto non possono procedere a pagamenti, anche parziali fino a invio in forma elettronica.

L'obbligo, va detto, riguarda l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture esclusivamente in formato elettronico, il prossimo 31 Marzo si completa un ulteriore fase del procedimento, quali sono gli organismi interessati?
Il MEF con la Circolare n.1 del 09 marzo 2015 ha chiarito che l’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo è così riassumibile:

- soggetti di cui all’art.1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI;

- soggetti di cui all’art.1, comma 2 della L. n.196/2009: i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), pubblicato in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre di ogni anno e le Autorità indipendenti;

- soggetti di cui all’art.1 comma 209 della L. 244/2007: le amministrazioni autonome.

comprendendo in questo modo pressochè tutti gli organismi che fanno capo alla PA (ordini professionali compresi).

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di Studio Busin

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