Jobs act. Le novità sulle tipologie contrattuali


Le ulteriori novità del jobs act introdotte con il terzo decreto delegato volto a riordinare le tipologie dei contratti atipici, precari e apprendisti
Jobs act. Le novità sulle tipologie contrattuali
In attuazione della legge delega n. 183/2014 il Governo, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 20.02.2015, oltre all’approvazione dei decreti riguardanti il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e gli ammortizzatori sociali, ha varato un terzo decreto delegato volto ad operare un riordino all’interno della galassia delle tipologie dei contratti atipici, precari e apprendisti.

In primis, il decreto apporta delle novità sul versante del contratto part - time dato che, in assenza di regolamentazione effettuata in sede di contrattazione collettiva riguardante le clausole di flessibilità ed elastiche, il datore di lavoro potrà richiedere lo svolgimento di lavoro supplementare con un preavviso di due giorni lavorativi e che non ecceda il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Ciò potrà avvenire pur sempre successivamente ad un intervenuto accordo tra le parti che sia stato attestato davanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 DLgs 10.09.2003 n. 276.

Restano invece invariate le regole precedentemente fissate per il contratto a tempo determinato dalla durata complessiva di 36 mesi e caratterizzato dalla presenza massima di 5 proroghe.

Contemporaneamente viene ampliata la figura del contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff-leasing) con la cancellazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di indicare nel contratto le causali e la possibilità di inquadrare fino al 10% dell’intera forza lavoro aziendale.
In riferimento all’apprendistato, invece, viene meno l’obbligo per il datore di lavoro di confermare gli apprendisti al termine del periodo di apprendistato prima di poter avviare legittimamente dei nuovi rapporti di apprendistato. Da non dimenticare che per gli apprendistati volti ad acquisire una qualifica o un diploma professionale viene inserita un’importante novità riferita alla retribuzione che dovrà tener conto delle ore effettivamente prestate e che retribuisca le ore di formazione nella percentuale del 35% rispetto al monte ore complessivo.

Dal 1° gennaio 2016 saranno invece aboliti i Co.co.pro, che si trasformeranno in contratti a tempo indeterminato, e i Co.co.co. tranne quelli espressamente disciplinati in sede di accordi collettivi e legati a particolari settori o come le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali.
Parimenti vengono meno i contratti a progetto, con esclusione dei contratti attualmente in vigore e fino alla loro scadenza, così come i contratti di associazione in partecipazione e lo job sharing.

Per il lavoro accessorio, invece, il decreto eleva a € 7.000,00 il tetto massimo dell’importo complessivo dei compensi registrati in un anno civile al fine dell’inquadramento dell’attività lavorativa, sia essa subordinata o autonoma in tale previsione contrattuale.

Di rilievo è la modifica sulle mansioni del lavoratore prevista alla fine del decreto. Pur mantenendo il diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, in caso di "modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore", le aziende potranno unilateralmente cambiare le mansioni del lavoratore procedendo ad un suo demansionamento fino ad uno scatto in meno con perdita dell’indennità collegata alla precedente prestazione lavorativa.

Infine, con il quarto dei decreti dedicato alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il Governo è intervenuto sui congedi di maternità, paternità e parentali, aggiornando così le disposizioni contenute nel Testo Unico del D.Lgs 151/2001 con delle importanti innovazioni in materia di telelavoro e sulla violenza di genere. Per il telelavoro sono stati delineati dei benefici nei confronti dei datori di lavoro propensi a concedere tale opportunità ai propri dipendenti per via di esigenze legate a cure parentali. Infatti, i lavoratori ammessi al telelavoro non saranno conteggiati nel computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

Per quanto riguarda, invece, le tutele per le donne, si prevede che la donna vittima di violenza di genere avrà diritto ad un periodo di congedo pari tre mesi qualora sia stata inserita in un percorso di protezione, pur godendo dell’intera retribuzione e con l’aggiunta che tale periodo sarà comunque computato ai fini dell’anzianità di servizio nonché per la maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del TFR. La lavoratrice avrà anche il diritto a richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro part - time in quello a tempo pieno.

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di Avv. Fabrizio Scotto

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