Spesometro in partenza – Check list
I prossimi 10 e 20 aprile, scadono i termini per l’invio dello Spesometro, il modello di comunicazione polivalente
Lo spesometro entra nel vivo: i termini di scadenza per l’invio sono fissati al 10 aprile (per i soggetti mensili) e al 20 aprile (per i restanti soggetti). Si ricorda che sono obbligati alla compilazione e all'invio tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti IVA, esclusi: i contribuenti minimi (anche i c. d. "nuovi minimi"), le Amministrazioni Pubbliche, nonché gli aderenti al nuovo Regime Fiscale Agevolato decorrente dal 2015.
Di seguito, una rapida check list delle operazioni incluse ed escluse.
Di regola, l’adempimento riguarda le operazioni con obbligo di emissione della fattura (a prescindere dall'importo) e quelle senza obbligo di emissione della fattura ma di ammontare pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA.
Sono, però, escluse:
- le importazioni;
- le esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 633/72 (c.d. esportazioni dirette, triangolari, nonché quelle effettuate a cura del cessionario non residente);
- le operazioni intracomunitarie;
- le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria, ai sensi dell'art. 7, D.P.R. n. 605/73 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria (utenze, telefonia, ecc.);
- le operazioni di importo almeno pari a euro 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate;
- gli acquisti soggetti a l’obbligo di trasmissione nell’ambito della comunicazione delle operazioni effettuate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori "black list" (in quanto già noti all’Amministrazione finanziaria); a partire dalle transazioni del 2014, le relative operazioni black list vanno comunicate con periodicità annuale e soglia a 10.000 euro.
Sono, viceversa, incluse:
- le operazioni soggette a inversione contabile (reverse charge o autofattura), nel caso in cui le stesse non siano relative a operazioni intracomunitarie, e per le quali vi sia l'obbligo di presentazione dei modelli Intrastat, anche da parte del rappresentante fiscale in Italia di soggetto non residente. Qualora il bene sia stato ceduto dal rappresentante fiscale italiano del soggetto estero, l’acquirente nazionale deve indicare nello spesometro i dati del citato rappresentante. Non va, peraltro, effettuata la comunicazione, laddove le operazioni soggette a inversione contabile (reverse charge o autofattura) siano relative a operazioni intracomunitarie, e risulti essere stato già compilato il modello Intrastat da parte del rappresentante fiscale.
Con riferimento, infine, alle operazioni effettuate con la Repubblica di San Marino, attesa la recente uscita di tale Stato dall’elenco dei Paesi Black-List, non andranno più indicate le operazioni effettuate nel rigo BL della comunicazione polivalente. Le fatture ricevute da soggetti sammarinesi senza applicazione dell'Iva sono, tuttavia, oggetto di comunicazione nel quadro SE, indipendentemente dall'importo delle stesse. Gli acquisti di beni da San Marino, adesso, devono essere effettuati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione nei registri, e non più entro i 5 giorni successivi a quello di registrazione della fattura di acquisto. Ovviamente, poi, se le operazioni vengono comunicate nel quadro SE, non vanno incluse nello spesometro ordinario. Peraltro, le fatture ricevute da soggetti sammarinesi con l’applicazione dell'IVA, vanno incluse a tutti gli effetti nello spesometro.
Di seguito, una rapida check list delle operazioni incluse ed escluse.
Di regola, l’adempimento riguarda le operazioni con obbligo di emissione della fattura (a prescindere dall'importo) e quelle senza obbligo di emissione della fattura ma di ammontare pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA.
Sono, però, escluse:
- le importazioni;
- le esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 633/72 (c.d. esportazioni dirette, triangolari, nonché quelle effettuate a cura del cessionario non residente);
- le operazioni intracomunitarie;
- le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria, ai sensi dell'art. 7, D.P.R. n. 605/73 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria (utenze, telefonia, ecc.);
- le operazioni di importo almeno pari a euro 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate;
- gli acquisti soggetti a l’obbligo di trasmissione nell’ambito della comunicazione delle operazioni effettuate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori "black list" (in quanto già noti all’Amministrazione finanziaria); a partire dalle transazioni del 2014, le relative operazioni black list vanno comunicate con periodicità annuale e soglia a 10.000 euro.
Sono, viceversa, incluse:
- le operazioni soggette a inversione contabile (reverse charge o autofattura), nel caso in cui le stesse non siano relative a operazioni intracomunitarie, e per le quali vi sia l'obbligo di presentazione dei modelli Intrastat, anche da parte del rappresentante fiscale in Italia di soggetto non residente. Qualora il bene sia stato ceduto dal rappresentante fiscale italiano del soggetto estero, l’acquirente nazionale deve indicare nello spesometro i dati del citato rappresentante. Non va, peraltro, effettuata la comunicazione, laddove le operazioni soggette a inversione contabile (reverse charge o autofattura) siano relative a operazioni intracomunitarie, e risulti essere stato già compilato il modello Intrastat da parte del rappresentante fiscale.
Con riferimento, infine, alle operazioni effettuate con la Repubblica di San Marino, attesa la recente uscita di tale Stato dall’elenco dei Paesi Black-List, non andranno più indicate le operazioni effettuate nel rigo BL della comunicazione polivalente. Le fatture ricevute da soggetti sammarinesi senza applicazione dell'Iva sono, tuttavia, oggetto di comunicazione nel quadro SE, indipendentemente dall'importo delle stesse. Gli acquisti di beni da San Marino, adesso, devono essere effettuati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione nei registri, e non più entro i 5 giorni successivi a quello di registrazione della fattura di acquisto. Ovviamente, poi, se le operazioni vengono comunicate nel quadro SE, non vanno incluse nello spesometro ordinario. Peraltro, le fatture ricevute da soggetti sammarinesi con l’applicazione dell'IVA, vanno incluse a tutti gli effetti nello spesometro.
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