Locazione turistica e attività di affittacamere


La locazione turistica e la presunta assimilabilità all`attività alberghiera o di affittacamere
Locazione turistica e attività di affittacamere
L'Agenzia delle Entrate in più occasioni ha sostenuto che la locazione turistica può e deve essere assimilata ad attività commerciale alberghiera o, almeno, di affittacamere.

Da qui la reiterata interpretazione che per effettuare detto tipo di locazione sia necessaria l'iscrizione IVA con tutto quanto ne consegue per contabilità, dichiarazioni ed altro e prescrizioni ASL

Quanto detto potrebbe, eventualmente, essere sostenuto quando il proprietario dell'immobile ad uso abitativo che si intende locare ai turisti, fosse una società ed in particolare una società immobiliare.
In questo caso, infatti, il proprietario è un soggetto diverso da persona fisica ed opera in base ad uno statuto dal quale risulta che gli immobili non sono patrimonio personale (come nel caso di persona fisica) ma beni "aziendali" acquisiti e detenuti al solo scopo di produrre un utile da ripartire tra i soci della società stessa.

Nel caso della persona fisica che possieda uno o più immobili che vengono destinati alla locazione turistica si può, in qualche misura, intravedere una organizzazione para aziendale solo nel caso che il numero degli immobili utilizzati con locazioni turistiche sia superiore a dieci.
L'amministrazione finanziaria, in questo caso, ritiene che la locazione non sia solo un modo di utilizzare immobili non destinati alla propria abitazione ma sia una attività commerciale e come tale debba in qualche modo essere regolamentata.

Di questa interpretazione si potrebbe a lungo discutere e dimostrare che è, comunque, sbagliata.

Nella stragrande maggioranza dei casi la locazione turistica viene scelta da persone che hanno una unità abitativa non utilizzata direttamente in località di vacanza ma, negli ultimi anni, anche in città storiche o di particolare interesse culturale, e che non vogliono locare con contratti di locazione di lungo periodo per i più vari motivi.
In questo caso l'unità abitativa dovrà essere arredata e corredata di attrezzatura per la vita normale di tutti i giorni.
Oltre ai mobili, ad una cucina attrezzata e funzionante potranno essere forniti come no servizi accessori quali condizionamento e riscaldamento.
Quanto non dovrà mai essere fornito al fine di non essere equiparato ad attività di affittacamere è la biancheria da letto e da bagno e le posate...
Qualora questi vengano forniti in caso di verifica da parte della amministrazione finanziaria sempre scaturirà un accertamento per attività di affittacamere non dichiarata e non in regola con le norme ad oggi in vigore.

Per poter dimostrare che detta attrezzatura non viene fornita non esiste altro mezzo che inserire una precisa clausola sia nella descrizione in caso di inserimento dell'immobile in siti web, sia nel contratto che verrà sottoscritto da entrambe le parti e che, sempre che il periodo di locazione non superi i 30 giorni, non deve essere sottoposto a registrazione.

Sarà quindi necessaria un minimo di abilità nel formulare la descrizione dell'immobile sia nel formulare il contratto da sottoscrivere.

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di Rag. Maria Letizia Paroli

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