Indennità di fine rapporto di agenzia


Disciplina civilistica e fiscale delle indenntià di fine rapporto di agenzia. Imposte dirette e indirette
Indennità di fine rapporto di agenzia
Le indennità di riconoscibili all’agente al momento della cessazione del contratto di agenzia previste dal contratto collettivo vigente sono riconducibili a tre distinti emolumenti:
indennità di risoluzione del rapporto
indennità suppletiva di clientela
indennità meritocratica

In caso di mancato preavviso, l’agente ha anche diritto a ricevere un’ulteriore cd. "indennità di mancato preavviso" calcolata sulla media delle provvigioni corrisposte nel periodo del contratto, moltiplicate per i mesi di preavviso previsti e non concessi.

Indennità di risoluzione del rapporto
Queste indennità deve essere annualmente accantonata dal preponente nell’apposito Fondo Indennità
Risoluzione Rapporto (FIRR), costituito presso l’Enasarco.
Con la cessazione del rapporto di agenzia, le case mandanti sono tenute, entro un mese dalla cessazione stessa, a darne comunicazione all’Enasarco che provvederà a liquidare all’agente, a titolo di indennità per lo scioglimento del contratto, le somme accantonate in suo favore presso il FIRR.

Indennità suppletiva di clientela
L’indennità suppletiva di clientela è dovuta, in aggiunta all’indennità di risoluzione del rapporto, qualora il contratto a tempo indeterminato venga risolto ad iniziativa del preponente per un fatto non imputabile all’agente.
L’indennità in oggetto è prevista anche in caso di dimissioni dell’agente dovute a invalidità permanente o totale o successive al conseguimento della pensione di vecchiaia. In tali casi trattasi di cause di forza maggiore che hanno determinato la cessazione del rapporto non riconducibili alla mera volontà dell’agente.

La quantificazione dell’indennità suppletiva di clientela avviene secondo percentuali applicate all’ammontare globale delle provvigioni (e delle altre somme) corrisposte o, comunque, dovute all’agente fino alla data di cessazione del rapporto.
A differenza dell’indennità di risoluzione del rapporto, essa viene corrisposta, all’atto dello scioglimento del contratto, direttamente dalla ditta preponente.

Indennità "meritocratica"
Un ulteriore emolumento spettante all’agente è la c.d. "indennità meritocratica". Trattasi di un’indennità aggiuntiva rispetto alle due precedenti, corrisposta all’agente nel caso in cui, al momento della cessazione del rapporto, egli abbia procurato nuova clientela o abbia incrementato gli affari con i clienti esistenti, in ottemperanza con quanto previsto nell’art. 1751 co. 1 c.c.

Indennità di mancato preavviso
E’ riconosciuta solamente in caso di interruzione del rapporto di agenzia senza che sia concesso all’agente il termine di preavviso previsto contrattualmente.

DISCIPLINA FISCALE DELLE INDENNITA’
Imposte dirette
Ai fini delle imposte dirette per l’agente queste indennità assumono natura risarcitoria e pertanto sono soggette a tassazione separata, con obbligo del sostituto di operare una ritenuta a titolo di acconto pari al 20% con il codice 1040, se l’agente è persona fisica o società di persone.
Se l’agente è una società di capitali invece anche l’indennità rientra nel reddito d’impresa e pertanto viene tassato come tale. Non è necessario operare alcuna ritenuta d’acconto.

Per la società mandante le indennità Firr e suppletiva di clientela devono essere dedotte per competenza come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 33E del 8/11/2013, con la quale ha cambiato il suo storico orientamento.
L’indennità meritocratica e l’indennità di mancato preavviso non essendo certe ne determinabili in costanza di rapporto saranno deducibili per cassa al momento di cessazione del rapporto di agenzia.

Imposte indirette
Ai fini Iva tutte le indennità sopra richiamate avendo natura risarcitoria non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 2 co 3 lett. a) del DPR 633/72.

Enasarco
Il contributo Enasarco è dovuto su tutti gli importi riconosciuti all’agente in costanza di rapporto (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione) e anche sull’indennità di mancato preavviso.
Non è invece dovuto sulle somme riconosciute dopo la cessazione del rapporto tra cui l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica.

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di Dott. Nicola Gianessi

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