Impugnativa giudiziale del licenziamento:decadenza


Cassazione, Sezione Lavoro, n. 5157 del 20/03/2015
Impugnativa giudiziale del licenziamento:decadenza

Il termine di decadenza per impugnarein giudizio il licenziamento decorre dall'invio dell'impugnativa stragiudiziale. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 5157 del 20/03/2015, chiamata a pronunciarsi sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 2, della Legge 604/1966.

Sebbene con tale sentenza la Corte si sia pronunciata in merito ad un licenziamento intimato nella vigenza del testo dell'art. 6, comma 2, della Legge 604/1966 come modificato dalla Legge 183/2010 (Collegato Lavoro), prevedendo, dunque, il termine di 270 giorni per il deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro (ulteriormente ridotto all'attuale termine di 180 giorni, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 92/2012), il principio di diritto statuito e gli effetti sostanziali derivanti dallo stesso sono identici.

Il lavoratore ha ben due termini di decadenza da rispettare, dovendo tenere bene a mente che dal primo discende il secondo.

Il primo termine attiene all'immutato onere di impugnare "stragiudizialmente", con qualunque atto scritto, il recesso intimato entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione; il secondo termine prescrive l'onere di depositare il conseguente ricorso giudiziale entro il termine degli attuali 180 giorni a partire dalla data di invio dell'impugnativa, attestata dalla ricevuta di consegna rilasciata dall'ufficio adibito a curarne la spedizione. Il termine dei 60 giorni per l'impugnativa stragiudiale, dunque, va inteso come limite massimo entro cui il lavoratore dovrà "attivarsi", a pena di decadenza: decorso tale termine il licenziamento sarà definitivo, non più suscettibile di impugnazione. Laddove il lavoratore decidesse di impugnare stragiudizialmente l'atto di recesso datoriale prima della scadenza dei 60 giorni, dovrà fare molta attenzione a contare i 180 giorni che lo separano dalla tutela giudiziaria a partire dall'invio dell'impugnativa.

La ratio della norma in esame, secondo la Corte, è da rinvenire nell'esigenza di celerità volta a garantire il datore di lavoro circa la "certezza" del rapporto. Il proposito della disciplina in questione è sicuramente apprezzabile, ma le esigenze di celerità assicurate al datore sembrano eccessivamente estremizzate, tanto da ridurre le esigenza di tutela del lavoratore, su cui grava, a differenza del passato, un doppio termine di decadenza.

Ed invero, prima che l'art. 6, comma 2, della Legge 604/1966, venisse riscritto dall'art. 32 della Legge 183/2010 e, successivamente, dall'art. 1, comma 38, della Legge 92/2012, il termine prescrizionale -e non decadenziale- per impugnare giudizialmente il licenziamento era pari a 5 anni, decorrenti dall'impugnativa stragiudiziale. Allo scopo di garantire lo stesso lavoratore (e non per l'esigenza di celerità volta a garantire il datore di lavoro circa la "certezza" del rapporto) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8830 del 14/4/2010 (antecedente rispetto all'entrata in vigore della Legge 183/2010), hanno riconosciutola piena efficaciadell'impugnativa stragiudiziale del licenziamento se l'invio ha luogo entro il termine dei 60 giorni, anche se la ricezione da parte del datore di lavoro avvenga oltre tale termine.

La ratio dell'art. 6, comma 2, della Legge 604/1966, così come riscritto ed attualmente vigente, tuttavia, sembra sacrificare la posizione del lavoratore, vanificando anche quanto statuito dalle Sezioni Unite, in un'ottica garantistica della posizione certamente più debole.

Rispetto ad un lavoratore che si attivi tempestivamente per la fase stragiudiziale, facendo pervenire al datore l'impugnativa ben prima della scadenza dei 60 giorni, sarebbe stato più plausibile e, certamente, più equo consentire di iniziare il conto dei 180 giorni dalla data dell'invio o da quella di ricevimento, con maggiore garantismo della relativa posizione: così non è, dovendo in ogni caso, secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 5157 del 20/03/2015, iniziare il computo a far data dall'invio dell'impugnativa.

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di Avv. Valentina Affatato

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