L’affidamento in prova al servizio sociale dopo lo svuota carceri


Il legislatore ha tentato di affrontare il problema del sovraffollamento carcerario, divenuto ormai cronico, con misure alternative alla detenzione
L’affidamento in prova al servizio sociale dopo lo svuota carceri
La Corte europea dei diritti umani ha condannato lo Stato italiano per grave violazione dei diritti umani del detenuti. Da ciò è nata la "svuota carceri" (d.l. n 146/2013, convertito nella L. n. 10/2014), una novella legislativa controversa, che però ha tentato di affrontare il problema del sovraffollamento carcerario, divenuto ormai cronico, con misure alternative alla detenzione, cercando di ridurre le presenze dei reclusi negli istituti penitenziari.

Ampliando l’ambito di operatività dell’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, L. n. 354/1975 sull’ordinamento penitenziario), l’art. 3, comma 8, lett. c), d.l. n. 146/2013 ha introdotto all’art. 47 il comma 3-bis, che contempla un nuovo limite di accesso all’affidamento in prova al condannato «che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a 4 anni di detenzione». Ciò viene definito affidamento allargato, ma si allarga solo il periodo di osservazione del reo perché il giudice dovrà verificare se il detenuto ha mantenuto un comportamento nell’anno precedente tale da poter ottenere un giudizio favorevole sulla concreta efficacia rieducativa e sullo scampato pericolo di commissione di altri reati.

Tale osservazione della condotta del reo e della sua personalità deve riguardare l’arco temporale annuale ovvero se, pur limitandosi ad un periodo di verifica di un mese, deve essere effettuata comunque nell’anno precedente la richiesta di accesso all’affidamento allargato.
Ad un beneficio più ampio dovrà necessariamente corrispondere un più lungo periodo di osservazione e in ogni caso il controllo comportamentale, che deve consentire la duplice funzione rieducativa e preventiva della pena, deve essere valutato non solo se il detenuto sia già in carcere, ma anche nel caso in cui sia in stato di libertà. In quest’ultimo caso, però, come si svolgerà l’osservazione del reo fuori dal carcere?
Il mancato coordinamento del limite sospensivo ordinario, di cui all’art. 656, comma 5, c.p.p., infatti, rimasto fermo ai tre anni di reclusione, comporterà l’inevitabile ingresso in carcere se si vorrà poi usufruire del nuovo affidamento allargato.

Qui nasce la disparità di trattamento tra detenuti liberi e detenuti in carcere, in favore di questi ultimi. Infatti, per realizzare la "deflazione carceraria" con l’affidamento allargato si dovrebbe anche prevedere che il reo non entri mai in carcere e quindi che anche il soggetto libero abbia la possibilità di richiedere ed ottenere una misura alternativa alla detenzione.

Questa novella ha già scatenato i costituzionalisti, più che i penalisti: l’art. 656, comma 5, c.p.p. viola gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui non prevede che l’ordine di sospensione della pena debba essere emesso anche nei casi di affidamento in prova allargato?

Ai posteri l’ardua sentenza!

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di Avv. Pierluigi Diso

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