Split payment – Circolare 15/E
La circolare n. 15/E del 13 aprile 2015 fornisce nuovi chiarimenti sul meccanismo della scissione dei pagamenti (o split payment)
Su Fisco-Oggi, viene illustrata la nuova circolare in materia di split payment.
Il nuovo documento di prassi spiega che nell’ambito soggettivo di applicazione della norma devono essere compresi, oltre agli enti espressamente elencati nell’articolo 17-ter, anche i soggetti pubblici che, in quanto qualificabili come loro immediata e diretta espressione, siano sostanzialmente immedesimabili nei predetti enti.
Il meccanismo dello split payment non si applica, invece, agli enti pubblici autonomi rispetto alla struttura statale che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive citate dalla norma.
Il sistema della scissione dei pagamenti si applica a tutti gli acquisti effettuati dalle PA, sia nell’ambito non commerciale in veste istituzionale sia nell’esercizio di attività d’impresa, purché documentati mediante fattura emessa dai fornitori, ai sensi dell’articolo 21 del Dpr 633/1972, o per i quali trovano applicazione le modalità di fatturazione e i termini di registrazione speciali di cui all’articolo 73 dello stesso Dpr.
Il documento di prassi precisa che non rientrano nell’ambito di applicazione dello split :
- le forniture per le quali l’ente pubblico è debitore d’imposta (si tratta delle fattispecie riconducibili nell’ambito applicativo del reverse charge). In proposito, si precisa che, in caso di acquisti promiscui, lo split payment è applicabile alla quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale
- le operazioni rese alla PA (ad esempio, servizi di riscossione delle entrate e altri proventi) in relazione alle quali, il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo che gli spetta e - in forza di una disciplina speciale contenuta in una norma primaria o secondaria - trattiene lo stesso riversando alla PA committente un importo netto
- le prestazioni di servizi rese alle PA i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto (articolo 25 del Dpr 600/1973)
- le operazioni (ad esempio, piccole spese dell’ente pubblico) certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale (ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi) o mediante fattura semplificata (articolo 21-bis del Dpr 633/1972)
- le operazioni assoggettate, ai fini Iva, a regimi speciali.
Infine, nessuna penalità prevista per le violazioni commesse prima della pubblicazione della circolare di oggi: l’imposta però deve essere stata assolta, anche se irregolarmente.
Il nuovo documento di prassi spiega che nell’ambito soggettivo di applicazione della norma devono essere compresi, oltre agli enti espressamente elencati nell’articolo 17-ter, anche i soggetti pubblici che, in quanto qualificabili come loro immediata e diretta espressione, siano sostanzialmente immedesimabili nei predetti enti.
Il meccanismo dello split payment non si applica, invece, agli enti pubblici autonomi rispetto alla struttura statale che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive citate dalla norma.
Il sistema della scissione dei pagamenti si applica a tutti gli acquisti effettuati dalle PA, sia nell’ambito non commerciale in veste istituzionale sia nell’esercizio di attività d’impresa, purché documentati mediante fattura emessa dai fornitori, ai sensi dell’articolo 21 del Dpr 633/1972, o per i quali trovano applicazione le modalità di fatturazione e i termini di registrazione speciali di cui all’articolo 73 dello stesso Dpr.
Il documento di prassi precisa che non rientrano nell’ambito di applicazione dello split :
- le forniture per le quali l’ente pubblico è debitore d’imposta (si tratta delle fattispecie riconducibili nell’ambito applicativo del reverse charge). In proposito, si precisa che, in caso di acquisti promiscui, lo split payment è applicabile alla quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale
- le operazioni rese alla PA (ad esempio, servizi di riscossione delle entrate e altri proventi) in relazione alle quali, il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo che gli spetta e - in forza di una disciplina speciale contenuta in una norma primaria o secondaria - trattiene lo stesso riversando alla PA committente un importo netto
- le prestazioni di servizi rese alle PA i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto (articolo 25 del Dpr 600/1973)
- le operazioni (ad esempio, piccole spese dell’ente pubblico) certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale (ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi) o mediante fattura semplificata (articolo 21-bis del Dpr 633/1972)
- le operazioni assoggettate, ai fini Iva, a regimi speciali.
Infine, nessuna penalità prevista per le violazioni commesse prima della pubblicazione della circolare di oggi: l’imposta però deve essere stata assolta, anche se irregolarmente.
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