Via libera al divorzio breve. Ecco come funziona.


Termini più brevi per divorziare: da 3 anni a 1 anno nel caso di separazione giudiziale e sei mesi nel caso di separazione consensuale.
Via libera al divorzio breve. Ecco come funziona.
Divorzio breve, è finita l'attesa; è arrivata ieri l'approvazione definitiva al disegno di legge sul divorzio breve. Non rimane che aspettare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, solo dopo l'entrata in vigore della legge sarà possibile divorziare in termini molto più brevi.

Nella pratica quali sono le novità più rilevanti?
Nel caso sia intercorsa separazione GIUDIZIALE
I tempi, tra separazione e divorzio, saranno accorciati dai 3 anni attuali a 1 anno. Il termine, decorrerà dalla data in cui i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale per la prima udienza.

Nel caso sia intercorsa separazione CONSENSUALE
I termini saranno invece ridotti da 3 anni a 6 mesi e il termine decorerà, come per la giudiziale, dalla comparsa dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale (prima udienza). Il termine breve troverà applicazione anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si siano convertite in consensuali.

Sotto il profilo economico cosa cambia?
La neo legge sul divorzio abbreviato apporta novità temporali anche per la divisione dei beni: anticipa lo scioglimento della comunione legale.
Nel caso sia intercorsa separazione GIUDIZIALE
Lo scioglimento della comunione legale viene anticipato al momento in cui il Presidente del Tribunale, in sede di udienza di prima comparizione, autorizzerà i coniugi a vivere separati.

Nel caso sia intercorsa separazione CONSENSUALE
Lo scioglimento della comunione legale viene anticipato alla data di sottoscrizione del relativo verbale di separazione (cioè all'udienza di comparizione davanti al giudice), purché omologato.

La legge non riguarda in alcun modo le possibili modifiche degli assegni di mantenimento dei figli o dell'ex-coniuge.

Quale è la portata applicativa della nuova legge?
Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nel caso in cui ci sia già stata la prima udienza e in ogni caso sempre che non sia stata emessa la sentenza o l'omologa della consensuale.

Sarà possibile fornire informazioni più precise solo quando sarà consultabile il testo della legge.

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di Lorenzo Cirri

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