Divorzio breve


Il divorzio breve è legge: tempi, decorrenza, anticipazione del momento dello scioglimento della comunione dei beni
Divorzio breve
La camera ha approvato definitivamente il disegno di legge che introduce in Italia il cosiddetto divorzio breve. La nuova legge è composta da pochi ma importanti punti essenziali:
- I tempi: fino ad oggi lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio poteva essere chiesto da uno dei coniugi non prima di tre anni di separazione. Con il divorzio breve il termine scende a 12 mesi per la separazione giudiziale e a 6 mesi per quella consensuale, indipendentemente dalla presenza o meno di figli.
- Decorrenza: la separazione decorre dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del Tribunale.
- Anticipazione del momento dello scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi: prima si realizzava solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ora la comunione si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati.
- Applicazione immediata: il divorzio breve sarà operativo anche per i procedimenti in corso.

Il decreto legge di riforma (DI 132/2014) introduce la "negoziazione assistita da un avvocato".Moglie e marito che intendono separarsi, divorziare o anche cambiare le condizioni di separazione o divorzio gia fissate dal giudice possono rivolgersi ad un avvocato per raggiungere una soluzione consensuale al fine far cessare gli effetti civili del matrimonio. Non sarà più necessario passare dal giudice. Il legale dovrà mettere per iscritto l'accordo raggiunto, farlo sottoscrivere alle parti e autenticare le firme. Poi entro dieci giorni dovrà trasmettere una copia autenticata dell'accordo, con le certificazioni necessarie, all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto.

Tuttavia non sempre la negoziazione assistita può essere esercitata per ridurre i tempi della separazione, infatti non si applica nelle ipotesi in cui i coniugi siano genitori di figli minori, maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti o portatori di handicap grave. In questi casi , al fine di tutelare i figli, continua a essere necessario l'intervento del giudice.
I coniugi potranno, inoltre, comparire personalmente e senza l'assistenza obbligatoria dei difensori innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune per concludere un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli minori o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti e a condizione che l'accordo non contenga atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio al sindaco in qualità di ufficiale di stato civile a distanza di 30 giorni

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di Avv. Daniela Bontà

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