NASPI - i nuovi sussidi per la disoccupazione
Dal 1 maggio 2015 i dipendenti che restano disoccupati riceveranno un nuovo sussidio che unifica e sostituisce quelli attualmente esistenti.
NASPI: è una nuova prestazione che sostituisce l'Aspi e la mini-Aspi e viene riconosciuta ai disoccupati a partire dal 1 maggio 2015; fino a quel momento restano in vigore i precedenti ammortizzatori sociali. Riguarda i lavoratori dipendenti, compresi gli operai agricoli, che vengono licenziati oppure nel caso in cui abbiano dato le dimissioni per giusta causa o ancora in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell'ambito della procedura di conciliazione prevista dalla legge 604/66.
I requisiti richiesti sono: stato di disoccupazione; almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti alla disoccupazione; almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti alla disoccupazione; partecipazione a percorsi di riqualificazione professionale e alle iniziative di ricollocazione.
La misura dell'indennità è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33 ed è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Dal 1 gennaio 2017 la Naspi durerà per un periodo massimo di 78 settimane. E' possibile chiedere l'anticipazione del trattamento con versamento in un'unica soluzione per avviare un'attività lavorativa autonoma o un' impresa individuale.
DISOCCUPAZIONE ASdl: è destinata ai disoccupati che hanno terminato la Naspi entro fine 2015 senza trovare lavoro e si trovano in stato di necessità. E' prioritariamente riservata ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e a coloro che sono prossimi alla pensione. La durata della prestazione è di massimo 6 mesi ed è pari al 75% dell'ultimo assegno Naspi percepito.
DIS-COLL: è un trattamento di disoccupazione destinato ai collaboratori coordinati e continuativi o a progetto iscritti alla gestione separata e privi di partita iva che perdono il lavoro nel 2015. Devono avere almeno tre mesi di contributi nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente la disoccupazione alla data di cessazione del lavoro. Nell'anno solare in cui si verifica la disoccupazione, devono avere almeno un mese di contributi oppure un rapporto di collaborazione di almeno un mese con un reddito pari almeno alla metà dell'importo per l'accredito di un mese di contribuzione. L'indennità è rapportata all'imponibile previdenziale dell'anno in cui si verifica la disoccupazione e di quello precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione.
CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE: è una nuova forma di sostegno con la quale il lavoratore licenziato riceve la Naspi e inizia contemporaneamente un percorso di formazione e reinserimento professionale attraverso un programma coordinato dalla Regione di appartenenza. Il soggetto che sottoscrive un contratto di ricollocazione riceve dall'amministrazione regionale un contributo in denaro (voucher) che potrà spendere per un percorso di formazione presso un'agenzia di lavoro privata scelta da lui stesso in base alle proprie esigenze. Il voucher si compone di una parte fissa, che viene erogata subito, e una variabile di importo ben più consistente che viene invece liquidata all'agenzia soltanto quando si completa il reinserimento nel lavoro del soggetto licenziato.
I requisiti richiesti sono: stato di disoccupazione; almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti alla disoccupazione; almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti alla disoccupazione; partecipazione a percorsi di riqualificazione professionale e alle iniziative di ricollocazione.
La misura dell'indennità è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33 ed è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Dal 1 gennaio 2017 la Naspi durerà per un periodo massimo di 78 settimane. E' possibile chiedere l'anticipazione del trattamento con versamento in un'unica soluzione per avviare un'attività lavorativa autonoma o un' impresa individuale.
DISOCCUPAZIONE ASdl: è destinata ai disoccupati che hanno terminato la Naspi entro fine 2015 senza trovare lavoro e si trovano in stato di necessità. E' prioritariamente riservata ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e a coloro che sono prossimi alla pensione. La durata della prestazione è di massimo 6 mesi ed è pari al 75% dell'ultimo assegno Naspi percepito.
DIS-COLL: è un trattamento di disoccupazione destinato ai collaboratori coordinati e continuativi o a progetto iscritti alla gestione separata e privi di partita iva che perdono il lavoro nel 2015. Devono avere almeno tre mesi di contributi nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente la disoccupazione alla data di cessazione del lavoro. Nell'anno solare in cui si verifica la disoccupazione, devono avere almeno un mese di contributi oppure un rapporto di collaborazione di almeno un mese con un reddito pari almeno alla metà dell'importo per l'accredito di un mese di contribuzione. L'indennità è rapportata all'imponibile previdenziale dell'anno in cui si verifica la disoccupazione e di quello precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione.
CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE: è una nuova forma di sostegno con la quale il lavoratore licenziato riceve la Naspi e inizia contemporaneamente un percorso di formazione e reinserimento professionale attraverso un programma coordinato dalla Regione di appartenenza. Il soggetto che sottoscrive un contratto di ricollocazione riceve dall'amministrazione regionale un contributo in denaro (voucher) che potrà spendere per un percorso di formazione presso un'agenzia di lavoro privata scelta da lui stesso in base alle proprie esigenze. Il voucher si compone di una parte fissa, che viene erogata subito, e una variabile di importo ben più consistente che viene invece liquidata all'agenzia soltanto quando si completa il reinserimento nel lavoro del soggetto licenziato.
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